Il Responsabile del servizio economico-finanziario di cui all’art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (o semplicemente “Ragioniere”), ha un ruolo fondamentale nell’elaborazione, nelle verifiche e nei controlli connessi all’approvazione del rendiconto generale della gestione annuale dell’Ente. Si sintetizzano qui di seguito gli aspetti principali.
A) LE CARATTERISTICHE DEL RENDICONTO
Il rendiconto è uno dei documenti essenziali della gestione annuale di un Ente locale, che si inserisce nei rapporti interorganici tra Consiglio, Giunta e Funzionari responsabili dei servizi, applicando, nell’ambito della separazione delle competenze politico-amministrative, il principio generale del diritto secondo il quale qualsiasi gestione, comportando l’esercizio di un potere e la disponibilità di mezzi o risorse, deve culminare nella resa del conto a chi ha conferito il potere ed i mezzi.
Il rendiconto della gestione annuale dell’ente locale consiste in un documento molto complesso con vari contenuti ed allegati, che deve essere approvato con specifica delibera del Consiglio dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, ai sensi degli artt. 151, comma 7, e art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nell’anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine di approvazione del rendiconto è stato differito al 30 giugno 2020 dall’art. 107 del DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27.
Il rendiconto comprende, ai sensi dell’art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
– il conto del bilancio, di cui all’art. 228 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il conto economico, di cui all’art. 229 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– lo stato patrimoniale, di cui all’art. 230 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 (introdotto dal DM 1/8/2019), Punto 13 (Il rendiconto della gestione), precisa che il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 118/11, ed è composto da:
a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
b) il quadro generale riassuntivo,
c) la verifica degli equilibri,
d) il conto economico,
e) lo stato patrimoniale.
Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, come indicato dall’art. 151, comma 6 del Tuel.
Il rendiconto si basa su un complesso sistema contabile che “garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.” (art. 151, comma 4 del Tuel).
I risultati contabili della gestione sono oggetto di dimostrazione nel rendiconto (art. 151, comma 5 del Tuel). In tal senso dispone anche l’art. 232 del Tuel con particolare riguardo alla contabilità economico-patrimoniale.
B) I CONTROLLI DEL RAGIONIERE IN SEDE DI RENDICONTO
Il rendiconto coinvolge tutti i soggetti e gli organi che a vario titolo operano nell’ente locale: il Consiglio, la Giunta, i responsabili dei servizi ed anche il tesoriere dell’ente e tutti gli altri agenti contabili, ciascuno per le proprie competenze e sulla base delle operazioni finanziarie e patrimoniali effettuate nell’esercizio considerato (art. 227 del Tuel).
Per quanto concerne le principali funzioni di attestazione e controllo che spettano al Ragioniere in sede di rendiconto, occorre innanzitutto fare riferimento all’art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che disciplina il Servizio economico-finanziario, quale servizio generale obbligatorio in ogni ente locale.
– La prima cosa da evidenziare è che il Ragioniere, nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare la redazione del rendiconto, “agisce in autonomia” (art. 153, comma 4 del Tuel), ovvero senza alcuna direzione o condizionamento da parte di altri soggetti.
– La seconda cosa che responsabilizza direttamente il Ragioniere nell’elaborazione del rendiconto è che ad esso “è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria” dell’Ente, art. 153, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
– Altro aspetto rilevante in termini di responsabilità, consiste nel fatto che fra le competenze specifiche del Ragioniere rientra la tenuta della contabilità non solo finanziaria, di competenza e di cassa, ma anche economico-patrimoniale. In tale fattispecie la responsabilità della regolare tenuta delle rilevazioni contabili è esclusiva. Letteralmente, il Ragioniere “è preposto … alla regolare tenuta della contabilità”, art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
– Il parere di regolarità contabile sulla delibera del rendiconto (oltre al parere tecnico) è estremamente responsabilizzante per il Ragioniere. L’art. 49, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”
– Con riguardo al rendiconto, il parere di regolarità contabile concerne anche l’attestazione di copertura generale delle spese ivi indicate, l’inesistenza di debiti fuori bilancio e la corretta quantificazione dei risultati contabili della gestione (art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267). Si ricorda che il Ragioniere trasmette all’Organo di revisione le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa, ai sensi dell’art. 239, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
– Il riaccertamento dei residui è strettamente connesso al processo di rendicontazione. Esso è previsto dall’art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che dispone “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”. Le modalità della suddetta operazione sono indicate nell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Nella fase di riaccertamento dei residui si nota la differenza delle competenze tra Ragioniere e altri Responsabili dei servizi: il primo verifica, controlla e provvede alle rilevazioni contabili; gli altri sono tenuti a collaborare per fornire ogni utile documentazione o informazione.
Riguardo alle competenze nella fase di riaccertamento dei residui attivi il principio n.3 del 18 novembre 2008, punto n.48, dell’Osservatorio di cui all’art.154 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è molto chiaro: “In analogia alla competenza ad accertare le entrate affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti.”. Stessa cosa anche sul versante della spesa: il sucessivo punto n.56, dispone “In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. E’ compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 del Tuel.”.
In coerenza con le interpretazioni precedenti, il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica in vari punti relativamente alla gestione dei residui, la separazione delle competenze tra Responsabili dei servizi e responsabile del servizio finanziario: ad esempio, “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale …”.
– Se dal processo di rendicontazione emergono fatti o situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il Ragioniere deve provvedere entro sette giorni ad effettuare le “segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta” (art. 153, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
– Il processo di rendicontazione non può non tener conto delle risultanze del controllo sugli equilibri finanziari che spetta solo ed esclusivamente al Ragioniere ex art. 147, comma 2, let. c, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e si estende agli organismi esterni (Art. 147-quinquies, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
– Entrando nel merito delle singole tipologie di controllo che fanno capo al Ragioniere in sede di rendiconto, vi sono innanzitutto la verifica e la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; termine così modificato dall’art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189). Inoltre, di norma, i regolamenti di contabilità indicano quale destinatario dell’adempimento il responsabile del servizio finanziario dell’ente o il responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili presso la Corte dei Conti ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
– Ai sensi dell’art. 158 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, spetta al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario la presentazione dei rendiconti dei contributi straordinari ricevuti, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo.
– fra gli allegati al rendiconto, particolarmente importanti per le funzioni e la responsabilità del Ragioniere, si ricordano:
# l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente (art. 11, c.6, D.lgs. 118/11).
# le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi (art. 11, c.6, D.lgs. 118/11).
# la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, c.6, D.lgs. 118/11).
# l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti (art. 11, c.6, D.lgs. 118/11).
# l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (art. 11, c.4, D.Lgs. 118/11).
#l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (art. 11, c.4, D.Lgs. 118/11).
# gli inventari (Allegato ex art. 230, c.7, Tuel)
# l’elenco indirizzi internet dei soggetti facenti parte il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegati ex art. 227, c.5, Tuel).
# la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegati ex art. 242 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
# il prospetto delle spese di rappresentanza (Allegato art. 16, comma 26, del dl 138/2011).
# il prospetto che riporta i tempi medi dei pagamenti (Art. 41, c.1, L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014).
# Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, Punto 9.8).
– In sede di rendiconto occorre provvedere alla reimputazione degli impegni di spesa sulla base della necessità di riallineare una precedente imputazione ad un determinato esercizio, ad un esercizio successivo, seguendo un trascinamento in avanti dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica sottostante. La regola delle reimputazioni trova normalmente applicazione nell’ambito del procedimento di riaccertamento dei residui, che viene effettuato in sede di redazione del rendiconto e, precisamente, del conto del bilancio. Vedasi l’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e l’obbligo di adozione di una delibera di variazione di bilancio della Giunta (punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
– La definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo (art. 167, comma 2, Tuel).
– Invio dei dati del rendiconto alla BDAP. L’art. 9, c.1 quinquies e octies, del DL 24/6/16, n. 113, convertito nella L. 7/8/16, n. 160, dispone che gli enti locali inviino, nel termine di trenta giorni dall’approvazione del rendiconto, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedasi anche art. 157, c.1 Tuel D.Lgs. 267/00; art. 4, c.6 e 7 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118). Si fa presente che in caso di mancato rispetto del suddetto termine di 30 gg, scatta il divieto di “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto” , ai sensi dell’art. 9, c.1 quinquies, DL 24/6/16, n. 113.
– Pubblicazione del rendiconto. L’art. 227, comma 6 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone l’obbligo di pubblicare nel sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata ai bilanci:
# la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
# l’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli,
# una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti (Vedasi anche art. 11, c.2, D.Lgs. 118/11).
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