Dopo essere stati rimproverato dai giudici contabili per l’approvazione del rendiconto 2015 in ritardo, avvenuto nel mese di giugno anziché al 30 aprile, nell’analisi dell’anno successivo il Comune conferma anche l’approvazione in ritardo del conto consuntivo 2016 anche in questo caso avvenuto nel mese di giugno. In considerazione del rinnovo dell’inadempimento al Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione 7 maggio 2019, n.103 coglie l’occasione per ricordare le conseguenze previste dalla normativa vigente.
Le conseguenze del ritardo nell’approvazione del rendiconto
Precisa il Collegio contabile veneziano che l’art.227 del d.lgs.267/00 ha da tempo indicato l’obbligo da parte degli enti locali di approvare il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza dell’esercizio finanziario. L’importanza di tale approvazione dei termini è stata dal legislatore sanzionata in caso di ritardo nell’approvazione o dalla sua omissione e, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. In considerazione proprio della sua importanza, il d.l. b.174/2012 ha previsto anche che in mancanza dell’approvazione del rendiconto nei termini (ossia il 30 aprile) è prevista l’attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art.141, comma 2 del d.lgs. 267/00.
Ricorda il Collegio contabile come, la mancata approvazione del rendiconto, abbia come conseguenza una eventuale illegittimità inerente l’attendibilità e la veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell’art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.
In mancanza del rendiconto, inoltre, l’ente può utilizzare un uso limitato del proprio avanzo di amministrazione, ossia il solo “avanzo presunto” anziché quello accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000), oltre all’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L mentre, la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel testo modificato dall’art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).
L’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/16 ha stabilito anche il divieto, per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto). Con tale disposizione, precisa il Colelgio contabile, il legislatore ha inteso sanzionare gli enti inadempienti all’approvazione del rendiconto nei termini imposti dalla legge, mediante un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati).Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.
Conclusioni
In conclusione, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.
Anche il solo ritardo nell’approvazione del rendiconto, rappresenta un sintomo di difficoltà atteso che lo stesso riveste carattere di atto d’urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 (secondo cui i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili).
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