La Corte dei conti conferma la competenza all’OSL anche sui debiti fuori bilancio da sentenze esecutive

La questione della gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto e della competenza tra organo straordinario di liquidazione e ente locale, è stata oggetto di specifico atto di indirizzo da parte dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (pubblicato in data 26/10/2018).

10 Dicembre 2018
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La questione della gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto e della competenza tra organo straordinario di liquidazione e ente locale, è stata oggetto di specifico atto di indirizzo da parte dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (pubblicato in data 26/10/2018). Il problema nasce dalla disposizioni di cui all’art.255 del Tuel che al comma 10 precisa quanto segue “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Sul punto è recentemente intervenuto il legislatore con l’art.36 del d.l. n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che “In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”. Risolto il problema della competenza, restava da risolvere quello di eventuali debiti fuori bilancio, scaturanti da procedure effettuate in violazione delle regole contabili, ossia la possibilità che entrate vincolate siano state utilizzate dall’ente locale in difformità al vincolo della sua utilizzazione. Tanto che, l’atto di indirizzo riguarda proprio i debiti fuori bilancio che, al pari delle vincoli apposti dall’ente, debbano rientrare nella competenza dell’OSL al fine di rispettare il principio di par condicio con i creditori. In altri termini, i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) sottese all’entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi ed ai terzi.

Precisato l’atto di indirizzo riferito ai fondi vincolati, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione 19/11/2018 n.132) risponde alla domanda di un Comune circa la competenza in generale della gestione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive la cui manifestazione gestionale si sia manifestata prima della dichiarazione di dissesto.

Le indicazioni del Collegio contabile

La domanda posta dal comune riguarda la correlazione tra le disposizioni di cui all’art. 252, comma 4, TUEL, circa la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in ordine ai “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e dell’art. 254 , comma 3, lettera a), TUEL, circa l’inclusione nel “piano della massa passiva dei debiti di bilancio e fuori bilancio, di cui all’art. 194, verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Precisando successivamente come l’art.5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, laddove stabilisce che “ai fini dell’applicazione [dei precitati] art. 252, comma 4, e 254, comma 3, del TUEL si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.

Sulla portata applicativa di tale normativa si è già espresso il Ministero dell’Interno nella circolare n. 20 del 15/10/2007, per la quale: “i debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione … sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio” riequilibrato, con la puntualizzazione di comprendere “tutti i debiti, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale, … ma non oltre quella del rendiconto finale”. Precisa il Collegio contabile come per rendiconto finale si deve fare riferimento al “rendiconto della gestione”, di cui all’art. 256, comma 11, TUEL. In altri termini, ai fini dell’inserimento nella “massa passiva”, deve farsi riferimento al “debito” nella sua relazione con il “fatto giuridico” in senso ampio che lo ha originato, e non con quello del suo accertamento. Pertanto, per poter essere inserito nella massa passiva il debito deve rispettare le seguenti tre condizioni:

  • La prima condizione concerne la cronologia del debito secondo cui deve promanare da un “atto o fatto di gestione” precedente il 31 dicembre anteriore all’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma deve essere accertato entro la data di presentazione del rendiconto della gestione;
  • La seconda condizione attiene alle caratteristiche che in concreto deve avere il debito per essere inserito nella “massa passiva”, nel senso che: “rientrano nel dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione antecedenti il medesimo e che hanno concorso a determinarlo, sempre che il debito abbia i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità”. Tale verifica spetta all’OSL, al quale è demandato il compito di “accertare, avvalendosi della collaborazione dei responsabili competenti per materia, la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 4 dell’art. 254 TUEL, ossia che: la prestazione sia stata effettivamente resa; la stessa rientri nell’ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell’Ente; il debito non sia stato pagato, anche solo parzialmente; lo stesso non sia prescritto” (tra le tante Sezione di Controllo per la Campania n. 66/2018);

Ultima condizione riguarda i debiti fuori bilancio ed, in modo particolare, a quelli che nascono da “sentenza esecutiva” (ex 194, comma 1, lettera a) TUEL dove il Collegio contabile ha avuto modo già di precisare che per i debiti fuori bilancio maturati successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, il relativo riconoscimento compete agli organi istituzionali dell’Ente nell’ambito della gestione ordinaria, mentre i debiti fuori bilancio maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, che abbiano formato oggetto di legittimi provvedimenti da parte dell’Ente ex art. 194 del Tuel, devono essere inclusi nella massa passiva, in quanto l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio implica di per sé l’accertamento dell’utilità e del conseguito arricchimento da parte dell’Ente.

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