La corretta allocazione contabile delle risorse rivenienti da vendite del patrimonio immobiliare

In caso di vendita, da parte dell’ente locale, del patrimonio immobiliare disponibile, le disposizioni legislative, di cui all’art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevedono l’obbligo di destinare prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui il 10 per cento delle risorse nette, ma nulla dispongono in merito alla accertata impossibilità di poter…

16 Luglio 2018
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In caso di vendita, da parte dell’ente locale, del patrimonio immobiliare disponibile, le disposizioni legislative, di cui all’art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevedono l’obbligo di destinare prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui il 10 per cento delle risorse nette, ma nulla dispongono in merito alla accertata impossibilità di poter ridurre il citato indebitamento per impossibilità (ad esempio per limitato importo) o in assenza di mutui riducibili. Il dubbio, pertanto, del Comune riguarda la corretta allocazione contabile dei citati importi confluiti nell’avanzo di amministrazione che potrebbero essere allocati tra le risorse vincolate o accantonate. La risposta al quesito è stata data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione 11 luglio 2018 n.32.

I vincoli posti dalla normativa

Il Collegio contabile dopo aver percorso l’evoluzione della normativa, la quale prevedeva inizialmente che le risorse rivenienti dalla vendita di immobili disponibili dovesse essere destinata quanto al 10% dei ricavi netti anche all’estinzione dei titoli di stato, la stessa è stata successivamente giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n.189/2015) in quanto vi sarebbe stata una indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti agli enti territoriali in quanto volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Nell’attuale configurazione, pertanto, la norma prevede uno specifico vincolo di destinazione del 10% dei ricavi netti da vendita da destinare alla riduzione del debito da parte degli enti locali e, nell’impossibilità di una possibile riduzione del debito, le citate risorse dovranno confluire nelle quote vincolate, mentre la restante quota del 90% potrà essere destinata a finanziare spese in conto capitale. In conclusione, nel caso in cui nel corso dell’esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell’avanzo d’amministrazione, in aggiunta all’eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l’ente decida di procedere alla estinzione anticipata. Rispetto a tale destinazione, precisa il Collegio contabile esistono le seguenti eccezioni: Per gli enti in dissesto. Le risorse ricavate dalla vendita di immobili disponibili per gli enti in dissesto la normativa prevede che “Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite” (art.255, comma 9, TUEL);

Per gli enti in riequilibrio finanziario (art.243-bis TUEL). L’ente locale, che si sia avvalso della procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis, comma 8, lett. g) del Tuel “può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;

Equilibri di bilancio. L’art.193, comma 3, del Tuel prevede che “… possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate é possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;

Riaccertamento straordinario dei residui. Ai sensi dell’art.2 comma 4, del DM 2 aprile 2015, i proventi derivanti dalla vendita immobiliare può essere destinato al ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato;

Finanziamento mutuo. Si ricorda come la legge di bilancio 2018, al comma 866, articolo 1, della Llegge 205/2017 consente agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità derogatoria è concessa solo se:
a) il rapporto tra il totale delle immobilizzazioni ed i debiti di finanziamento sia superiore a due;
b) non si registra in sede di bilancio di previsione incrementi della spesa corrente ripetitiva;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. In altri termini, tale deroga è permessa solo se l’ente dimostra nel bilancio di previsione l’invarianza o la riduzione della spesa corrente ripetitiva.

Al di fuori delle ipotesi derogatorie esaminate, l’ente locale dovrà utilizzare il ricavo netto realizzato dalla vendita destinandolo al 10% per riduzione del prestiti e, in mancanza, ponendo un vincolo di destinazione alle entrate anche in caso di infruttuoso esito della riduzione del debito, non residuando in capo allo stesso ente alcun margine di discrezionalità.

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