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L’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.
Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio
del 31 marzo di ciascun anno.
Successivamente l’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso debbono essere
esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti.
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