Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda la
contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità effettuato da un comune, accettato dai revisori dei conti, dove il
debito con la Cassa Depositi e Prestiti, per le rate ancora da pagare non sono confluite nel risultato di amministrazione, per essere successivamente sterilizzate dall’accantonamento corrispondente, ma fatte confluire nel conto del patrimonio tra i debiti, mentre annualmente il Comune inserisce nella contabilità finanziaria l’accantonamento del rimborso sia della quota capitale che quella per interessi, non avvalendosi l’ente della possibilità di far confluire a Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell’
art. 2, comma 6, del d.l. 78/2015. Qui di seguito le conclusioni cui sono pervenuti i giudici contabili sulla base della citata errata contabilizzazione e a seguito di specifica istruttoria.
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