In un precedente articolo (bilancioecontabilita.go-vip.net 19/12/2014) si era evidenziato un contrasto tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, circa la corretta applicazione dei limiti alle assunzioni del personale flessibile, a seguito delle modificazioni apportate dal d.l.90/2014 all’art.9, comma 28, del d.l.78/2010, il quale attualmente recita che “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Vincenzo Giannotti – Anche gli Enti virtuosi sono soggetti al limite delle assunzioni flessibili
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