La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento di danni avanzata da un uomo che, sulle strisce pedonali di una via comunale, era scivolato a causa della presenza di una pozza di nafta non segnalata. Dopo aver accertato che il gasolio era stato lasciato da un’autobotte dei vigili del fuoco, la pronuncia si sofferma sull’articolo 2051 del Codice civile, per il quale ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il giudice nisseno afferma, in punto di diritto, che è interrotto il nesso causale tra la “res” (che può essere anche una strada aperta al transito pubblico) e l’evento dannoso quando tale danno sia dovuto a un’alterazione della cosa talmente repentina da non poter essere controllata dal custode: in questa ipotesi, infatti, si è in presenza di un fatto sopravvenuto che integra gli estremi del fortuito, e dunque relega la cosa stessa (cioè la strada) a mera occasione dell’evento.
La sentenza rileva che tra il passaggio dell’automezzo che aveva perso la nafta e la caduta dell’attore erano trascorsi meno di quindici minuti: un lasso di tempo ritenuto «estremamente esiguo» e tale dunque da non consentire all’ente locale di effettuare tempestivamente un intervento idoneo a evitare il sinistro. Ricorre quindi, secondo il tribunale, l’evento fortuito (imprevedibile e inevitabile) che esclude la responsabilità del custode della strada.
Il giudice accoglie, invece, la domanda di risarcimento nei confronti del ministero dell’Interno, proprietario del mezzo che aveva lasciato il carburante; ciò ai sensi dell’articolo 2054, comma 4, del Codice civile, il quale dispone che il proprietario e il conducente del veicolo sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del mezzo
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