Gli enti locali di nuova costituzione possono essere finanziati seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione.
Gli Enti beneficiari dei prestiti, ai quali sono destinate le erogazioni, possono essere diversi dagli Enti che assumono l’onere di rimborso dei prestiti medesimi (“Enti debitori”).
CdP: enti locali e condizioni per l’accesso al credito
CdP ha ripubblicato la circolare n. 1280 del 27 giugno 2013 (aggiornata alle modifiche del 16 giugno 2023). La circolare si occupa dell’accesso al credito degli Enti locali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento