I divieti gestionali/contabili in presenza di esercizio provvisorio

23 Dicembre 2022
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Anche quest’anno, il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte dell’Organo consiliare slitta di alcuni mesi. La Conferenza Stato – Città del 16/12/22 ha deliberato la proroga dal 31/12/22 al 30/3/23 del termine ultimo di approvazione del bilancio preventivo 2023. E’ in corso di emanazione il decreto del Ministero dell’Interno. Quindi, per gli enti che non hanno approvato il bilancio preventivo 2023-2025 entro il 31/12/22, scatta l’esercizio provvisorio con una serie di limitazioni alla gestione, derivanti dal fatto che una P.A. non può essere gestita in assenza di una programmazione certa e vincolante.

L’esercizio “provvisorio” del bilancio consiste in una particolare modalità della gestione finanziaria dell’ente e si svolge in presenza di tre condizioni:
1) è iniziato l’esercizio;
2) la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo non è stata adottata nel termine del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3) l’esercizio provvisorio è stato autorizzato per legge da un apposito decreto del Ministro dell’interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) si rientra nel periodo che va dal 1 gennaio al nuovo termine differito di approvazione del bilancio con DM.

Ciò premesso, se ci si trova nel regime dell’esercizio provvisorio, bisogna rispettare alcuni divieti specifici. Vediamoli insieme.

1) Stanziamenti di bilancio di riferimento
“Gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio….” Art. 163, c.1, Tuel, D.Lgs. 267/00.
All. 4/1, D. Lgs. 118/11 “…in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato…”Vedasi punto 9.5, Principio della programmazione all. 4/1, D.Lgs. 118/11
Vedasi anche punto 8.1, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

2) Limite dei pagamenti
Gli Enti “effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”. Art. 163, c.1, Tuel, D.Lgs. 267/00.

3) Divieto di indebitamento per investimenti
Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento”. Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.4) Consentite solo spese correnti Gli Enti “possono impegnare solo spese correnti…” Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00. Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.

4) Consentiti solo interventi di somma urgenza
Gli Enti “possono impegnare solo “… lavori pubblici di somma urgenza…”. Art. 163, c.3, Tuel, D.Lgs. 267/00.
Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.6) Limite di impegno delle spese “per dodicesimi””Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato..” Art. 163, c.5, Tuel, D.Lgs. 267/00.
Vedasi anche punto 8.4, principio contab. fin. applicato all. 4/2, D.Lgs. 118/11.
Sono escluse dal limite di impegno per dodicesimi di cui all’art. 163, c.5, Tuel, le seguenti spese:
a) quelle tassativamente regolate dalla legge;
b) quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

5) Limiti alla variazioni di bilancio
“Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.” Art. 163, c.7, Tuel, D.Lgs. 267/00.

6) Nel caso di esercizio provvisorio non sono consentite assunzioni di personale in quanto non rientrano, stricto sensu, nelle tipologie di spesa elencate dall’art. 165, comma 5, del Tuel:
“le due fattispecie in parola [esercizio provvisorio e gestione provvisoria] differiscono sotto lo stretto profilo disciplinare, consentendo il legislatore maggiori facoltà di gestione laddove si versi in esercizio provvisorio rispetto a quanto previsto per la gestione provvisoria.
Nello specifico caso, infatti, dell’“esercizio provvisorio” … gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL).
Il comma 5 individua, poi, ulteriori limiti, imponendo che gli enti possano impegnare mensilmente, per ciascun programma riferito alle spese di cui al precedente comma 3, importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente (unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti), ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
… Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del più volte richiamato limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame [spesa per assunzioni di personale], non essendo la stessa riconducibile”. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. 28 del 25/3/20.

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