Bilancio consolidato dei piccoli comuni. La popolazione residente segue l’anno solare

11 Luglio 2022
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I comuni con popolazione inferiori ai 5.000 abitanti possono non effettuare il bilancio consolidato. In merito al calcolo della popolazione, non indicando nulla la normativa di riferimento, si applica quella prevista dal Tuel che fa riferimento al penultimo esercizio di riferimento. In questo caso la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno, dovrà fare riferimento all’anno solare in cui è previsto l’adempimento contabile e non all’esercizio finanziario, al fine di computare a ritroso il “penultimo anno” per individuare l’indice demografico. Pertanto, per la Corte dei conti Siciliana (deliberazione n.118/2022) la popolazione di riferimento, ad esempio l’approvazione del bilancio consolidato dovrebbe essere assolta entro il 30 settembre 2022 (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell’esercizio dell’ente nel 2021 (n), con la conseguenza che l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente 2020 (n-1).

La domanda

Un Sindaco di un comune siciliano ha chiesto ai magistrati contabili l’esatta interpretazione dell’art. 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ossia la facoltà, per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato. In questo caso, diviene rilevante la corretta individuazione della data per il calcolo della popolazione residente, ovvero se detta data coincida con l’esercizio finanziario in cui si adotta il bilancio consolidato o con quello cui il bilancio consolidato si riferisce.

Le indicazioni del Collegio contabile

Precisano i giudici contabili come la questione sollevata dall’ente locale rilevi nelle ipotesi in cui le variazioni demografiche interessino i comuni di piccole dimensioni tali da modificare da un anno all’altro (in aumento o in diminuzione) la soglia dei 5.000 abitanti. Non avendo nulla disposto la normativa in merito al calcolo della popolazione residente, il riferimento è quello contenuto all’art.156 del Tuel che fa riferimento o al penultimo esercizio rispetto a quello in corso o al penultimo anno rispetto a quello in corso, intendendosi con “in corso” l’anno o esercizio finanziario in cui si deve operare l’adempimento. Nel caso del bilancio consolidato, adempimento obbligatorio per i comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti, la lettura più coerente dell’art. 156 cit., secondo il Collegio contabile, è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno rispetto a quello in cui è previsto l’adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell’esercizio la cui popolazione è quella risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. In altri termini, poiché il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto entro il 30 settembre dell’anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell’esercizio dell’ente (n), l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1). In tal senso depone anche il dato letterale della disposizione che utilizza il termine “anno” anziché quello di “esercizio”, con ciò riferendosi, per il calcolo del dies a quo, all’anno solare in cui è previsto l’adempimento contabile e non all’esercizio finanziario, al fine di computare a ritroso il “penultimo anno” per individuare l’indice demografico.

 

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