Legge di Bilancio 2018: sintesi dei contenuti relativi alla Finanza Locale

Il Servizio Studi di Camera e Senato ha pubblicato un dossier contenente un quadro di sintesi dei contenuti della legge di bilancio 2018.
Riportiamo di seguito la parte relativa alla finanza locale:

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Finanza locale

Con l’entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, le disposizioni sugli enti territoriali previste dal disegno di legge in esame – contenute prevalentemente negli articoli da 68 a 72 – appaiono orientate in senso espansivo, mirando principalmente:
> per le regioni, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi;
> per i comuni, attribuendo contributi per l’effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva;
> per le province e città metropolitane, a reintegrare parte dei trasferimenti soppressi da precedenti manovre, attribuendo risorse a tali enti ovvero ad altri enti (regioni) che ne hanno assunto le funzioni.

Vengono poi meglio definite le regole contabili vigenti per le autonomie speciali, con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per talune di tali autonomie che non vi erano ancora incluse, ed introdotte alcune misure di semplificazione della disciplina contabile degli enti territoriali.

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Regioni a statuto ordinario

Il provvedimento reca varie disposizioni volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, in particolare in ordine ai criteri di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2018.
Su tali obiettivi, stabiliti dalla legislazione vigente in circa 2,7 milioni di euro, interviene l’articolo 68, commi 1-3, che, nell’assegnare alle Regioni per tale anno un contributo di 2.200 milioni per la riduzione del debito regionale, e nel ridurre nel contempo di 100 milioni di euro l’entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni stessa l’importo suddetto – che risulta così ridotto a circa 2,6 miliardi di euro – stabilisce che per realizzare tale cifra (concorso alla finanza pubblica), le Regioni dovranno utilizzare:

– il suddetto contributo di 2.200 milioni di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma, che potrà peraltro modificarsi, ad invarianza del contributo complessivo, in sede di Conferenza Stato-regioni;
– tagli di risorse destinate all’edilizia sanitaria per 94,1 milioni;
– riduzioni di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi che saranno decisi in sede di Conferenza Stato-regioni per un totale di 300 milioni di euro, ferma restando l’esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Un’ulteriore misura finanziaria di favore consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in venti esercizi (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2014 (articolo 68, commi 5-8).

Infine, vengono incrementati di 220 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l’impiego, già collocato in soprannumero. Tale importo non viene computato nella spesa per il personale, nell’àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno, e il trasferimento del personale è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (articolo 68, commi 17-23). Un ulteriore contributo è assegnato alle regioni a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (articolo 68, comma 24).

Da segnalare infine l’ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle funzioni regionali previsti dal D.Lgs. n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (articolo 68, comma 4). 

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Le misure per le autonomie speciali

Con riguardo ai territori delle autonomie speciali si prevede l’istituzione un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, le cui norme di operatività (beneficiari e finalità, criteri e modalità di riparto) sono rinviati ad un D.P.C.M. da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza (articolo 69, comma 1). Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno, vale a dire la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento (articolo 69, commi 2 e 3).

Infine si attua una parte dell’accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente alcune tipologie di spesa a cui la Regione si è impegnata con l’accordo citato (articolo 69, comma 4).

Le misure per gli enti locali

Con riguardo all’assegnazione di risorse finanziarie al settore degli enti locali, viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (articolo 34). Specifici finanziamenti per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dell’Aquila e dell’isola di Ischia – per i quali si rinvia più diffusamente alla parte del presente dossier relativa ad ambiente e protezione civile – sono previsti rispettivamente dagli articoli 60 e 64.

Un più ampio intervento è poi disposto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 71, con il quale vengono stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, disciplinandosi nel contempo la tipologia di comuni beneficiari, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi nonché quelli di eventuale recupero delle risorse assegnate.
Con il medesimo articolo viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro (comma 10).
Il medesimo articolo introduce poi norme che mirano a favorire la fusione di comuni:
a) incrementando il contributo straordinario per la fusione dei comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010;
b) aumentando a 3 milioni (rispetto ai 2 attualmente previsti) il limite massimo del contributo attribuibile a ciascuno dei comuni che si fondono. Viene conseguentemente aumentata di 10 milioni annui la dotazione finanziaria per tali operazioni (commi 13 e 14).
Da ultimo, dell’articolo viene attribuito ai comuni nel 2018 (analogamente a quanto finora operato dall’esercizio 2015 in poi) un contributo complessivo di 300 milioni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (commi 15-16).

Per quanto concerne le province e città metropolitane, vengono destinate risorse per l’esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti stessi, in misura pari a 270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021 per le province, e di 82 milioni per l’anno 2018 (ivi compreso il contributo di 12 milioni già vigente che si intende sopprimere) alle città metropolitane. L’articolo destina inoltre un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione (articolo 70).

Con un ulteriore intervento di sostegno finanziario in favore degli enti locali si interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica – ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l’effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Con il provvedimento in esame si aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all’utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un’unione di comuni (articolo 72, comma 1).

Vanno da ultimo segnalati alcuni interventi di semplificazione contabile, con riguardo in particolare a quelli contenuti:

a) nei commi 9-10 dell’articolo 68 in ordine ad uno dei documenti allegati al bilancio di previsione, costituito al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, dal quale, oltre a meglio precisarne i contenuti, ne elimina l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio;
b) nel comma 2 dell’articolo 72, che abroga alcune disposizioni introdotte nel 2008 per tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall’applicazione del principio del pareggio di bilancio;
c) nel comma 3 dell’articolo 72, che estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per gli enti locali e il mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

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