Violazione del pareggio di bilancio e nomina l’OIV o Nucleo di valutazione

22 Novembre 2019
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Il problema riguarda la possibilità di poter nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione o altro organismo analogo da parte di un ente che non abbia rispettato il pareggio di bilancio, stante i termini sanzionatori previsti dalla legge n.208/2015 a mente della quale «nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. É fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione». Inoltre, se sia possibile che il Segretario comunale possa presiedere detto organismo. La risposta è contenuta nella deliberazione n.103/2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

La normativa di riferimento

La legge di bilancio 2017, in tema di pareggio di bilancio, ha previsto che «A decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208». L’apparato sanzionatorio, in presenza di una violazione del saldi, ripete quello degli anni precedenti in tema di assunzione di personale con qualsiasi tipologia di contratto o di prestazioni di servizi elusive al blocco della spesa, con l’eccezione di assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesa non superiore a quella sostenuta nel 2009).

Ricorda, infine, il Collegio contabile come la legge di bilancio 2019 ha abrogato, a decorrere dal 2019, le sanzioni da applicare agli enti locali, nell’anno successivo a quello di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018, mantenendo fermi gli obblighi in tema di monitoraggio e certificazione per lo stesso 2018.

La nomina dell’OIV o organismo analogo

La possibilità della nomina dell’OIV dipendente dalla natura obbligatoria o volontaria di tale organismo al fine di verificare il divieto previsto dalla sopra indicata normativa in caso di violazione del pareggio di bilancio.

Ora, precisa il Collegio contabile, il d.lgs. n.150/09 ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha l’obbligo di dotarsi di un OIV. Le attività dell’OIV sono le seguenti;

  • monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sul relativo stato, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
  • comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
  • garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance nonché dell’utilizzo dei premi;
  • propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;
  • è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
  • promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità previsti dal d.lgs. n. 150/2009.

L’OIV non può essere composto da dipendenti dell’amministrazione interessata o da soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

L’OIV e gli enti locali

Una volta elencate le attività che la legge intesta all’OIV, precisano i giudici contabili pugliesi che per gli enti locali trovano applicazioni la seguente normativa:

  • l’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 (modificato dal d.lgs. n. 74/2017), che prevede che «Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata»;
  • l’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 74/2017, secondo cui regioni ed enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 (che, in tema di merito e premi, detta disposizioni analoghe a quelle dell’art. 16) del d.lgs. n. 150/2009, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 74/2017.

Pertanto, alla luce del principio di autonomia (statutaria e regolamentare) degli enti locali e della circostanza che l’art. 16 del d.lgs. n. 150/2009 sancisce la diretta applicazione agli enti territoriali (sotto il profilo dell’adeguamento ai relativi principi) solo di alcune disposizioni dello stesso decreto tra cui non figura l’art. 14 (relativo all’OIV), la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha affermato che «Costituisce, pertanto, una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell’art. 14 del d.Lgs. 150/2009. Qualora l’ente comunale dovesse optare per la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), questo dovrà conformarsi ai principi dettati dall’art. 14 cit.. Conseguentemente non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali) e le nomine dei componenti devono essere conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale».

In conclusione non vi è obbligo ma solo la facoltà, per i Comuni di costituire un OIV secondo le prescrizioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009. Tuttavia, pur non operando detta disposizione in via diretta all’interno degli ordinamenti locali perché non espressamente menzionata dall’art. 16 sopra riportato, vi è comunque per il Comune l’obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato dell’art. 7, D. Lgs. n. 150/2009.

Pertanto, secondo il Collegio contabile pugliese, il quadro normativo, pur non imponendo agli territoriali la costituzione di un OIV, rende necessario per i medesimi procedere all’istituzione di un organo, comunque denominato, in grado di attendere ai compiti previsti per lo stesso OIV dal d.lgs. n. 150/2009.

Conclusioni

In base alla normativa vigente il Collegio contabile ritiene la non operatività del divieto di assunzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio con riferimento alle nomine dei necessari soggetti esterni previsti nel regolamento dell’ente per assicurare l’obbligatoria e valida costituzione dell’OIV o altro organismo analogo.

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