Vincenzo Giannotti – Milleproroghe – Salvi i resti assunzionali 2014 non spesi.

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31/12/2014, contiene anche la proroga relativa alle assunzioni programmate ma non effettuate al 31.12.2014.

VERIFICHE CONTABILI E POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI A SS.RR.

Di fatto un’assunzione non effettuata nell’anno 2014 ma nel 2015, implica in ogni caso, da parte dell’Ente Locale, la verifica preliminare del rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti ed in particolare:

 
– Rispetto del patto di stabilità interno;
 
– Rispetto della riduzione delle spese del personale ai sensi dell’art.1 comma 557 legge finanziaria 2007, calcolato nella media delle spese sostenute nel triennio 2012-2014;
 
– Rispetto dei tempi medi di pagamento disposto dal d.l.66/2014, il quale prevede il non superamento dei termini di pagamento ai fornitori per beni e servizi di 90 giorni (oltre ai 30 previsti dalla normativa) da certificare sulla base del DPCM del 22 settembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2014 (media ponderata in base agli importi liquidati);
 
– Il rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e delle dotazioni organiche;•
 
– Il rispetto del programma triennale relativo all’attivazione delle azioni positive sull’equilibrio di genere;
 
– Il rispetto della certificazione da parte dei revisori contabili.

Il rispetto dei citati vincoli non possono che aversi sulla base delle risultanze contabili fornite dal conto consuntivo dell’anno 2014. A tal riguardo appare utile evidenziare come la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nella deliberazione n.27 depositata in data 12/05/2011, in merito alla possibilità di anticipare le citate certificazioni prima dell’approvazione del conto consuntivo, avesse stabilito quanto segue:

“Va considerato che per effetto delle disposizioni poste dall’art. 227 del TUEL il rendiconto per l’esercizio … potrà essere approvato entro il mese di aprile e quindi al compimento di un ampio scorcio dell’esercizio. Dovere attendere quasi la metà dell’anno per effettuare le assunzioni potrebbe comportare ulteriori difficoltà alla gestione degli enti, per cui è necessario che, ferma restando la necessità di riferire il parametro ai dati di rendiconto, in caso di specifiche e motivate esigenze, è anche ammissibile che, in attesa dell’approvazione del documento ufficiale, si possa fare riferimento a documenti che hanno un minore crisma di ufficialità quali lo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o quello approvato dalla giunta”.

LE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL MILLEPROROGHE

All’articolo 1 comma 2, del citato decreto mille proroghe, viene stabilito che “Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015”. Ci si augura che in sede di conversione in legge tale normativa sia estesa anche agli enti locali. In tal modo tale intervento legislativo andrebbe letto sulla base della recente posizione assunta dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.27 depositata in data 03/11/2014, la quale ha evidenziato che nelle nuove disposizioni legislative contenute nel d.l.90/2014, gli enti locali non hanno più la possibilità del riporto dei resti non spesi nell’anno di riferimento, ma possono attingere esclusivamente nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e al più utilizzare le cessazioni dell’anno di riferimento o nei due anni successivi qualora le stesse siano certe. Il legislatore, pertanto, con il citato intervento potrebbe salvare i resti assunzionali non spesi nell’anno 2014 (riferiti alle cessazioni del 2013) cumulandoli con quelli delle cessazioni avvenute nell’anno 2014. Resta, tuttavia, l’obbligatorio rispetto dei vincoli imposti dalla legge,qualora l’assunzione venga effettuata nell’anno successivo.

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