Vincenzo Giannotti – L’espletamento delle mansioni superiori, anche in costanza oggettiva di carenza di organico, sono fonte di danno erariale

Spesso i responsabili sono costretti a distribuire ai propri collaboratori funzioni e compiti spesso non coincidenti con le declaratorie contrattuali, con il rischio di vedersi soccombenti davanti al giudice del lavoro, in caso di richiesta del pagamento di mansioni superiori. Interessante è la recente sentenza n. 34 del 03/03/2014, emessa dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regionale per la Toscana. Proprio in tale sentenza si affronta il problema relativo alla correlazione tra, la condanna inflitta dal giudice ordinario all’ente pubblico, per aver il responsabile fatto svolgere le mansioni superiori ad un proprio collaboratore, e dall’altra l’oggettiva carenza di organico per l’espletamento delle pratiche di ufficio.

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