Vincenzo Giannotti – L’utilizzo delle economie del fondo integrativo. Il falso problema della distinzione tra parte stabile e parte variabile.

Malgrado alcuni principi siano stati discussi ed esaminati da diversi anni, ancora oggi non appare chiaro quale comportamento devono avere gli enti locali per un corretto utilizzo delle risorse decentrate, qualora le stesse non siano state spese nell’anno di riferimento. Sull’argomento è intervenuta l’ARAN, l’unica a potersi esprimere sulla correttezza dell’utilizzo delle risorse nei confronti della parte pubblica, successivamente la Ragioneria Generale dello Stato ed infine alcune sezioni regionali della Corte dei Conti. Proprio in merito alla Corte dei Conti, benché la stessa non abbia il potere di intervenire sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali, in un recente parere la sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n.110 del 28/05/2014, ha cercato di chiarire la corretta utilizzazione delle economie del fondo delle risorse decentrate. In particolare il collegio contabile pugliese è stato chiamato ad esprimere un proprio parere sulle disposizioni di cui all’art.17, comma 5, CCNL  01/04/99 il quale dispone che “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”. Interessante è qui esaminare i punti fermi della normativa per poi passare in rassegna le interpretazioni non sempre uniformi.

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