Il d.l.174/2012, come è noto, vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato agli enti che si trovino in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222, ossia a quelli enti che utilizzano entrate a specifica destinazione o che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria, tipici provvedimenti con cui sopperire a carenze di liquidità.
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