L’articolo 1, comma sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotta dalla legge n. 190/2012, prevede che “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, in questo articolo si esamina la prima sentenza, emessa dalla Corte dei Conti, sull’applicazione della citata normativa. Del caso si occupa la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza n.395 del 28/04/2014.
Vincenzo Giannotti – In caso di condanna del dipendente pubblico il danno allimmagine raddoppia. Prima sentenza applicativa delle disposizioni previste dalla Legge 190/12
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