L’articolo 1, comma sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotta dalla legge n. 190/2012, prevede che “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, in questo articolo si esamina la prima sentenza, emessa dalla Corte dei Conti, sull’applicazione della citata normativa. Del caso si occupa la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza n.395 del 28/04/2014.
Vincenzo Giannotti – In caso di condanna del dipendente pubblico il danno allimmagine raddoppia. Prima sentenza applicativa delle disposizioni previste dalla Legge 190/12
Leggi anche
Pubblica Amministrazione: concorsi veloci e mobilità
Il ministro al question time alla Camera. Cresce il gradimento da parte degli utenti. Zangrillo: dur…
18/09/25
Fisco, addio a crediti per 408 miliardi Spunta l’accesso ai dati dei conti correnti
Ecco tutte le proposte della commissione tecnica sul magazzino fiscale Maxi stralcio, uso mirato dei…
17/09/25
Enti pubblici, correzione degli errori contabili a due vie
Il discrimine tra rilevanti o meno determina il tipo di intervento necessario. Occorre sempre fornir…
16/09/25
Fondo crediti e aiuti al personale al centro della manovra per i Comuni
In pista la base di calcolo corta per gli Enti che avviano un piano sulla riscossione
15/09/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento