Via libera del MEF all’utilizzo dell’avanzo del “fondone” per la copertura della spesa di energia

L’incremento delle spese di energia elettrica subita dagli enti locali alla fine del 2021 e dell’anno corrente, hanno visto ristorati gli enti locali con contributi specifici ad opera del d.l. energia. Secondo ANCI l’incremento appare ancora insufficiente a coprire gli aumenti di spesa che stiamo affrontando.

6 Giugno 2022
Modifica zoom
100%

L’incremento delle spese di energia elettrica subita dagli enti locali alla fine del 2021 e dell’anno corrente, hanno visto ristorati gli enti locali con contributi specifici ad opera del d.l. energia. L’ANCI ha avuto, tuttavia, modo di precisare che “l’incremento del fondo speciale per i maggiori oneri sostenuti quest’anno dalle amministrazioni pubbliche locali, anche se l’aumento di 170 milioni per i Comuni e di 30 milioni per le Città metropolitane appare ancora insufficiente a coprire gli aumenti di spesa che stiamo affrontando. Come aveva chiesto l’Anci è anche importante che venga introdotta la facoltà per i Comuni di applicare l’avanzo libero direttamente nello schema di bilancio di previsione dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2021”. A tal fine, in sede di conversione nella Legge 20 maggio 2022, n. 51 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, è stato inserito l’art.37-ter secondo cui  le risorse derivanti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzate, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Le indicazioni di ARCONET

Le indicazioni dell’ANCI inserite in sede di conversione in legge del decreto energia, permette ora di ampliare la possibilità della copertura dei maggiori costi neri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. La conferma arriva dalla MEF nella FAQ n.49 del 1 giugno 2022 pubblicato sul sito ARCONET. Pertanto, una volta quantificata la differenza delle maggiori spese tra l’esercizio 2022 e quello del 2019, gli enti locali potranno utilizzare:

  • gli avanzi di amministrazione disponibili;
  • i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’ articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
  • gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Tale lettura, secondo i tecnici della commissione ARCONET, discende dal nuovo periodo aggiunto all’art.13, comma 6, secondo cui l’utilizzo degli avanzi del fondone viene ampliato alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento