Se le spese del trasporto scolastico sono incrementate, a causa dell’emergenza sanitaria, l’ente ha la possibilità di adeguare i contratti stipulati che tengono conto delle maggiori spese. Il via libera dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.20/2021).
La richiesta di un ente locale
Un ente fa presente che, a causa dell’emergenza sanitaria, il Consorzio che fornisce al Comune il servizio di trasporto scolastico in appalto, ha evidenziato i maggiori costi necessari all’adeguamento alla normativa emergenziale, chiedendo all’ente un adeguamento del contratto a suo tempo stipulato. La richiesta prevede un costo aggiuntivo giornaliero a tratta e per ciascun automezzo utilizzato, rispetto al costo chilometrico definito dal contratto. A motivazione di tale incremento, il Consorzio evidenzia le attività aggiuntive di igienizzazione richieste dai protocolli approvati dal consorzio stesso, al fine di adeguarsi alle normative di prevenzione della diffusione dell’infezione da Sarscov2. Si sarebbe in presenza di un evento straordinario rispetto alla gara a suo tempo svolta. Nel contratto sottoscritto, tuttavia, è stato precisato che “L’istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione della richiesta avanzata dal contraente.”
Il Sindaco ha, pertanto, chiesto alla Corte dei conti se tali costi aggiuntivi possano essere ricondotti al rischio d’impresa oppure se la straordinarietà dell’emergenza sanitaria possano legittimamente portare al riconoscimento dei costi aggiuntivi a favore del fornitore e necessariamente finanziate dal Comune.
Il parere
I giudici contabili ricordano come il Governo abbia emanato dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il comma 2-bis dell’art. 229, introdotto dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del d.l. 19.05.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”. Successivamente, l’art. 39 comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 126
del 13 ottobre 2020, di conversione del d.l. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), secondo il quale “Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 […] le risorse di cui al comma 1 [ndr del fondo istituito per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali] possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019”.
Oltre agli aiuti economici citati, tuttavia, la normativa non si è occupata della sorte dei contratti di trasporto in essere fra gli enti e gli operatori economici affidatari dei servizi di trasporto scolastico costretti ad affrontare costi aggiuntivi legati al rispetto delle misure di sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri.
A prescindere dalla norma contrattuale inserita nel contratto, nel caso di specie rileva l’art. 106 del d.lgs. 50 del 2016 che al comma 1 lett. c) che ha precisato i casi per i quali i contratti possono essere modificati, in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tal occasione l’ANAC (delibera n. 540 del 1 luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020) ha affermato che “l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici”. Pertanto, Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.
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