di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Il fondo di 3,5 miliardi a sostegno dell’equilibrio dei bilanci 2020 degli enti locali partirà già suddiviso fra Comuni, Province e Città metropolitane; cambiano i dati Siope utilizzati per l’erogazione dell’acconto del 30% ed è ampliata la semplificazione per rinegoziazioni dei mutui. Sono alcune delle ultime novità inserite nella nuova bozza del decreto Anticrisi circolata nel tardo pomeriggio di ieri. Per l’anno 2020 è dunque istituito presso il ministero dell’Interno un fondo con una dotazione complessiva di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 in favore dei Comuni e 500 milioni di euro per Province e Città metropolitane. Ai Comuni saranno erogati 900 milioni di euro entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, mentre per Province e Città metropolitane l’acconto sarà di 150 milioni di euro. L’iniezione di cassa sarà distribuita in proporzione alle entrate tributarie (titolo 1) e – dopo le modifiche – alle sole tipologie 1 e 2 delle entrate extratributarie (titolo 3) incassate al 31 dicembre 2019, risultanti dal sistema Siope. Per stimare il proprio importo, in attesa dei dati ufficiali, i Comuni possono tener conto che, a fine 2019, le riscossioni dei titoli 1 e delle tipologie 1 e 2 (proventi dalla vendita di beni e servizi e da multe) del titolo 3 ammontano a 45.553.422.941,19 euro. Per cui, considerando la torta di 900 milioni e i propri dati Siope, ogni Comune può giungere ad approssimare la propria quota da iscrivere fra le entrate da ministeri. Per la ripartizione della quota di 150 milioni a province e città metropolitane i dati degli incassi Siope richiamati dalla norma ammontano a complessivi 4.921.270.012,04 di euro. Questo acconto non avrà nessuna relazione con il riparto effettivo, che sarà effettuato, entro il 10 luglio 2020, tra gli enti di ciascun comparto, sulla base degli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dall’apposito tavolo istituto presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Riscritto nelle ultime bozze del Decreto Anticirisi anche l’articolo che consentirà agli enti locali nel corso dell’anno 2020, di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione (novità aggiunta ora) della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Viene altresì previsto che in considerazione dell’emergenza Covid-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, la sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del Dlgs 267/2000 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. La sospensione dovrà riguarda le quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento. Infine, queste sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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