Tale verifica deve basarsi sugli atti contabili ufficiali adottati dall’ente nelle more del giudizio di approvazione del piano e sulle relazioni degli organi di controllo, i quali potranno essere integrati con le ulteriori informazioni e documenti acquisiti dalla sezione in via istruttoria o in sede di contradditorio con l’ente, a conferma dell’attendibilità dei dati riportati.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, infatti, “la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell’ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio” (SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 25/2018/EL); ciò impone l’obbligo di “attualizzare” la situazione finanziaria dell’ente locale al momento della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, in caso di impugnazione del diniego di approvazione, delle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 18/2020/DELC).
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