Valutazione della congruità del piano di riequilibrio: necessario attualizzare i dati

6 Febbraio 2023
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La sezione regionale della Corte dei conti, nel valutare la congruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune, non può prescindere dalla verifica della situazione finanziaria attuale dell’ente locale in relazione alla permanenza o meno delle condizioni originarie di squilibrio che avevano legittimato il ricorso alla procedura di risanamento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, nella sentenza n. 1/2023, depositata lo scorso 24 gennaio.
Tale verifica deve basarsi sugli atti contabili ufficiali adottati dall’ente nelle more del giudizio di approvazione del piano e sulle relazioni degli organi di controllo, i quali potranno essere integrati con le ulteriori informazioni e documenti acquisiti dalla sezione in via istruttoria o in sede di contradditorio con l’ente, a conferma dell’attendibilità dei dati riportati.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, infatti, “la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell’ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio” (SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 25/2018/EL); ciò impone l’obbligo di “attualizzare” la situazione finanziaria dell’ente locale al momento della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, in caso di impugnazione del diniego di approvazione, delle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 18/2020/DELC).

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