Se lo Statuto comunale prevede che sia pagata una indennità al vice presidente del consiglio comunale, ponendosi tale indicazione in difformità alle indicazioni del testo unico degli enti locali, in ragione della violazione di legge tale indennità dovrebbe essere disapplicata. Sono queste le indicazioni contenute nel parere del Viminale del 26 agosto 2022.
Il dubbio
I tecnici del Ministero dell’Interno sono stati sollecitati a fornire una risposta in merito ad una asserita divergenza tra lo Statuto di un ente locale e le disposizioni legislative, riguardanti la possibilità di erogare una indennità al vice presidente del consiglio comunale. In particolare lo Statuto dell’ente locale prevede che “Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale hanno diritto a percepire, secondo quanto dispone l’art. 82 del testo Unico, una indennità mensile di funzione nella misura base stabilita in conformità all’art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119…”. Al contrario, l’art. 82, comma 1, del Tuel prescrive che l’indennità di funzione è tassativamente prevista “… per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali , nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali …”.
La risposta
I tecnici del Viminale, dopo aver richiamato la gerarchia delle fonti del diritto, hanno evidenziato come l’elencazione tassativa prevista dal testo unico degli enti locali non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente. Hanno, inoltre, rilevato come l’autonomia normativa degli enti locali deve espletarsi in conformità ed in armonia con le previsioni legislative. Fermo restando, pertanto, che si sia in presenza di attività richieste a titolo consultivo, non potendo sindacare il Viminale la legittimità degli atti adottati dagli enti, avvertono dei rischi di applicazione della citata indennità al di fuori della cornice legislativa.
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