La legge di bilancio 2019 prevede ai commi 897 e 898 la possibilità di utilizzare l’avanzo accantonato, vincolato e destinato anche per gli enti in disavanzo. Il dubbio nasce sulla quota minima destinata al fondo crediti dubbi al fine di verificare se il risultato di amministrazione della lettera A) del prospetto riguardante il rendiconto sia positivo o negativo. Tali indicazioni, infatti, recepiscono solo in parte le indicazioni avanzate dall’ANCI, sull’utilizzazione dell’avanzo vincolato e accantonato rispetto agli enti che siano incorsi nel disavanzo a causa del riaccertamento straordinario dei residui al momento del passaggio alla contabilità armonizzata. Resta l’opportunità, in ogni caso, di utilizzare le quote accantonate o vincolate nell’esercizio nel limite del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Di particolare interesse sono, infine, le eventuali modifiche al principio della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in esame presso la Commissione ARCONET.
Il calcolo del risultato di amministrazione
Sicuramente gli enti che abbiano fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità hanno un risultato di amministrazione incrementato delle quote accantonate da pagare negli esercizi successivi. Così se ho un risultato di amministrazione di 100 prima del ricorso ad anticipazioni di liquidità per 30, la contabilizzazione di tali anticipazioni impone l’accantonamento della quota nell’esercizio e l’iscrizione nell’avanzo di amministrazione della quota residua da rimborsare fino a trent’anni che dovrebbe, nel primo anno, essere pari a 29. Il mio risultato di amministrazione reale, di cui alla lett. A) del prospetto, è pertanto pari a 129-29 = 100. Medesimo discorso vale sulla quota obbligatoria minima accantonata al FCDE nel conto consuntivo, ossia seguendo il calcolo previsto dell’accantonamento previsto nei principi contabili, senza abbattimento dell’importo che è solo presente nel bilancio di previsione (attualmente 85% del valore minimo obbligatorio). Riprendendo l’esempio, dal risultato di amministrazione di cui alla lett. A) tolgo, quindi, il FAL e la quota accantonata minima obbligatoria iscritta nel conto consuntivo al FCDE ed aggiungo la quota del ripiano del disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 2019 (quota annuale del disavanzo da riaccertamento, quota del disavanzo da recuperare per gli enti in riequilibrio finanziario, quota del disavanzo da recuperare nei tre anni). Se il risultato di tal operazione è negativo, posso in ogni caso applicare l’avanzo accantonato, vincolato e destinato nell’esercizio 2019 nel limite della quota del disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 2019.
Le recenti indicazioni di ARCONET
Al fine di sollevare gli enti, l’ANCI ha chiesto di contabilizzare in modo diverso il FAL, ossia senza inserire la quota di rimborso dell’anno, ma utilizzando esclusivamente l’applicazione dell’avanzo della quota accantonata, liberando in tal modo risorse nel bilancio di previsione, pari alla quota capitale di rimborso del debito per anticipo di liquidità confluite nel FAL, rendendo detta possibilità di utilizzazione dell’avanzo senza alcun vincolo di utilizzazione. Infatti, nella riunione del 14/11/2018 la Commissione ARCONET, ha suggerito una contabilizzazione diversa da quella fino ad oggi seguita dagli enti locali, riavvicinandosi al mantenimento a residui previsto nella precedente contabilità. In particolare la soluzione suggerita prevede che le anticipazioni di liquidità incassate siano contabilizzate dall’ente mediante accertamento dell’entrata (esempio 300) ed con impegno di spesa riguardante il rimborso delle quote dell’anticipazione dell’anno (es. 30) portando la parte restante, non impegnabile e pagabile, nel risultato di amministrazione (es. 270). Negli anni successivi “le risorse accantonate sono applicate al bilancio a copertura del rimborso dell’anticipazione. L’utilizzo del risultato di amministrazione costituito dal FAL per il rimborso delle anticipazioni è sempre consentito anche agli enti in disavanzo”.
Tale modificazione del principio contabile decisa in tale riunione è stata smentita, tuttavia, dai rappresentati della Corte dei conti, non presenti nella riunione precedente, i quali hanno chiesto un allineamento alle pronunce della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 19 del 2014, n. 33 del 2015 e n. 28 del 2017) che, invece, obbligano i comuni ad accantonare nel bilancio la quota annuale del rimborso dell’anticipazione e non l’applicazione dell’avanzo come suggerito nella modifica del principio contabile.
Appare, al momento, difficile un cambio dei principi contabili da parte di ARCONET, a fronte della forte resistenza dei giudici contabili, in quanto una soluzione diversa avrebbe un sostanziale impatto sulle spese correnti (mancato accantonamento della rata annuale) con correlato aumento del risultato di amministrazione, pari alla quota della mancata copertura annuale, potendo l’ente semplicemente applicare una quota dell’avanzo accantonato per il pagamento della rata annuale. Nella riunione del 9 gennaio 2019 la decisione è stata ancora rinviata alla riunione successiva, ma i cui esiti sembrano al momento non portare alle conclusioni volute dall’ANCI.
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