Le disposizioni legislative sull’utilizzo delle quote vincolate nel bilancio di previsione prima dell’approvazione del conto consuntivo, stanno ponendo alcuni problemi operativi ai responsabili di bilancio e, in modo particolare sulla corretta utilizzazione nell’anno 2021 delle risorse vincolate del cosiddetto “fondone”, anche a seguito dei chiarimenti del disegno di legge del bilancio 2021 secondo cui “Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione”.
Le disposizioni legislative
L’articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel ha previsto che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”. L’Art. 42, comma 9, del d.lgs. n.118/2011 a sua volte prevede che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e’ inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.
Sempre in sede variazione al bilancio di previsione, il principio contabile applicato della programmazione, a seguito delle modifiche al DM del 1 agosto 2019, ha previsto che “La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall’allegato a/2”. Il punto 9.7.2 precisa che “L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto”.
La domanda posta
L’art.154, comma 2, del disegno di legge di bilancio 2021, prevede, tra l’altro, che le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art.106 del decreto-legge 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come rifinanziamento dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, e quelle del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’art.111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Come devono essere rappresentate tali risorse nel nuovo allegato a/2 previsto sia negli schemi di bilancio di previsione sia negli schemi di rendiconto di gestione?
La risposta di Arconet
Per rappresentare le risorse vincolate, di cui alla domanda, nell’allegato a/2 degli schemi di bilancio si deve far riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione che illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione di tale allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.
In particolare sia il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione, del principio contabile applicato richiamato precisano che quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l’elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/2.
Questa previsione può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:
- per gli enti locali alla certificazione prevista dall’articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e dall’art. 154, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2021;
- per le regioni e le province autonome alla verifica a consuntivo prevista dall’articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e dall’art. 154, commi 3 e 4, del disegno di legge di bilancio 2021.
Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda, nella colonna c) dell’allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l’importo del loro presunto utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 e le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare ai sensi dell’articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.
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