Utilizzo libero per i contributi ai Comuni per l’accoglienza dei migranti

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6 Giugno 2018
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di Vincenzo Giannotti

La Corte dei conti toscana, con la deliberazione n. 31/2018, conferma l’orientamento del ministero dell’Interno secondo cui i contributi concessi ai Comuni, che accolgono richiedenti protezione internazionale, sono privi di specifica destinazione, trattandosi di una misura solidaristica rivolta agli enti che nel corso degli anni hanno ospitano immigrati. Pertanto, la destinazione dei fondi trasferiti è da considerare di libera utilizzabilità senza specifici vincoli di destinazione.

Le indicazioni normative

La destinazione dei contributi ricevuti dallo Stato, quale vincolo a specifica destinazione, nasce da una stretta interpretazione normativa la quale indica che il contributo erogato ai Comuni «non configura un intervento futuro di politica dell’accoglienza, trattandosi esclusivamente di una premialità rivolta ai comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale» (articolo 12, comma 2, del Dl 193/2016).
Pur nella chiarezza dell’indicazione della legge, tuttavia, in sede di lavori parlamentari era stato evidenziato che si era in presenza di concorso agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, ossia quale misura non direttamente collegata a un incremento degli immigranti, né quale contributo proporzionato alla spesa dagli stessi sopportata in via autonoma e con risorse del proprio bilancio. L’indicazione, è stata successivamente confermata dallo stesso ministero dell’Interno, in risposta a un quesito posto dall’Anci, precisando che le somme attribuite ai Comuni, a valere su questo specifico fondo istituito per legge, non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale.
Pertanto, le somme ricevute avrebbero potuto essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale.

Le indicazioni dei giudici contabili

Il collegio contabile, pur verificando una non felice indicazione della normativa che parla in modo espresso di premialità, e come tale porterebbe a un vincolo di destinazione delle somme versate dallo Stato, concorda con le indicazioni fornite dal ministero, avendo le somme erogate indubbia valenza solidaristica in quanto rivolta nei confronti dei quei Comuni che, nel corso degli anni, abbiano accolto immigrati offrendo loro servizi indivisibili. D’altra parte, continua il collegio contabile, la libera destinazione delle somme ricevute non sono diverse dai contribuiti ricevuti a valere sulle risorse del personale impiegate per le medesime finalità, seguendo il parere dei giudici contabili piemontesi (deliberazione n. 112/2017) che a suo tempo ebbero modo di affermare che, le risorse ricevute dai Comuni sarebbero entrate nella piena disponibilità del bilancio quali somme liberamente spendibili, sia in conto corrente che in conto capitale, in aderenza al principio di unità del bilancio.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

 

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