Utilizzo di locali oggetto di contributo regionale

Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha risposta alla seguente domanda posta dal un ente locale. Il Comune pone un quesito in merito al vincolo di destinazione di locali oggetto di contributo regionale.

31 Gennaio 2022
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Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha risposta alla seguente domanda posta dal un ente locale.

Il Comune pone un quesito in merito al vincolo di destinazione di locali oggetto di contributo regionale.

A tal fine, l’Ente rappresenta:

– di essere risultato beneficiario, a seguito di accordo/convenzione con altri Comuni, di un contributo regionale per l’allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale[1], mediante il recupero di una parte di edificio presso una ex caserma sita nel proprio territorio;

– che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e la relativa rendicontazione è stata approvata con decreto del Direttore del Servizio finanza locale del 1° dicembre 2015.

Poiché i locali che sono stati allestiti risultano inutilizzati, in quanto il servizio associato non è mai stato avviato, il Comune chiede di conoscere se possa servirsi di detti locali o possa cederli in locazione, anche per uso diverso da quello previsto per la concessione del contributo.

Sentito il Servizio finanza locale, si formulano le seguenti considerazioni.

Il vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto di contributo regionale è sancito, in via generale, dall’art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale dispone, in particolare, che:

– «Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.» (comma 1);

– «Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.» (comma 4).

Dalle predette previsioni si evince, pertanto, che la durata massima del vincolo di destinazione, ai fini del contributo concesso dall’Amministrazione regionale, è quinquennale.

Poiché, nel caso di specie, detto termine risulta oramai superato, il vincolo di destinazione originariamente apposto deve intendersi venuto meno.

Quanto, invece, ad eventuali ulteriori vincoli con gli altri Comuni, spetta a codesto Ente verificarne la sussistenza, alla luce degli accordi/atti convenzionali a suo tempo sottoscritti.

 

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[1] E per l’estensione del sistema di video sorveglianza finalizzato al controllo di determinate aree.

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