Utilizzo dell’avanzo libero possibile per le spese di collocamento dei minori in strutture protette

24 Giugno 2024
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La spesa obbligatoria per gli enti locali, a fronte dell’ordine del giudice, di collocazione dei minori in strutture protette, rappresenta una spesa corrente a carattere non permanente, la cui copertura può avvenire, rispettando l’ordine e le priorità previste dal legislatore, anche per far fronte alle spese di collocamento di minori presso comunità protette. Sono queste le indicazioni delle Corte dei conti della Lombardia contenute nella deliberazione n. 155/2024.

La domanda

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili la possibilità di poter utilizzare l’avanzo libero, accertato nell’ultimo conto consuntivo, per la copertura della spesa di collocamento di un minore presso una struttura comunitaria, a fronte dell’ordine del giudice. A dire del Sindaco, la spesa si presenterebbe come spesa corrente a carattere non permanente, non risultando prevedibile l’evoluzione del relativo percorso giudiziario o assistenziale.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i giudici contabili l’art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, consente all’ente locale di utilizzare, attraverso un provvedimento di variazione di bilancio, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio concluso, le seguenti spese secondo il seguente ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

I giudici contabili hanno osservato come le citate spese, indicate dal legislatore, hanno la medesima finalità della estemporaneità e dell’assenza di continuità nel tempo come i debiti fuori bilancio (lettera a), o da situazioni che presentano carattere di urgenza come nel caso del finanziamento di investimenti che non possono subire interruzioni (lettera c). Il principio contabile, di cui Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, precisa al paragrafo 9.2.12 che “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate secondo il medesimo ordine di priorità tracciato dall’art. 187, comma 2, TUEL.

Pertanto, l’art. 187 TUEL e il principio contabile applicato limitano la discrezionalità dell’amministrazione nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, fissando un vincolo nel fine e un tassativo ordine di priorità al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi, rispondente alla finalità di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
A dire dell’ente locale, la spesa per le prestazioni sociali conseguenti al collocamento di persone fragili all’interno di comunità protette potrebbe essere considerata quale spesa corrente a carattere non permanente ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo non vi sono dubbi sul fatto che si è in presenza di una spesa corrente, la questione quindi riguarda se la spesa citata nella domanda dell’ente locale possa qualificarsi all’interno di una spesa a carattere non permanente. Per queste ultime la spesa non deve essere fissa e costante, deve mancare del carattere di continuità e certezza nel tempo, deve essere priva del carattere di certezza anche sotto l’aspetto quantitativo, o deve essere sottratta alla discrezionalità dell’ente chiamato a sostenerla. Con specifico riferimento ai costi di mantenimento di minori posti a carico dei comuni, in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la titolarità della funzione amministrativa del servizio sociale e il protrarsi nel tempo del collocamento presso la struttura protetta non sono, di per sé, elementi sufficienti ad attribuire alle spese in questione il carattere della certezza che consentirebbe di qualificarle come spese permanenti, anche in ragione dell’aleatorietà che lo sviluppo del percorso assistenziale della singola persona può subire.

E’ possibile, pertanto, concludere che l’ente locale può applicare l’avanzo libero dell’esercizio precedente, definitivamente accertato, per la copertura di spese correnti a carattere non permanente derivanti dal mantenimento di minori presso strutture protette, nel rispetto dei precisi limiti tracciati dall’ordinamento contabile, fermo restando che la citata copertura potrà avvenire quale ultimo rimedio, avendo l’ente locale l’obbligo di prevedere spese nei propri bilanci essendo attività fondamentale di propria competenza. Infatti, in sede di programmazione del bilancio di previsione l’ente locale, previa analisi e valutazione del contesto socio-economico di riferimento che può essere caratterizzato sia dalla presenza nel territorio comunale di una struttura di accoglienza, sia dalla conoscenza di situazioni di disagio sociale, dovrà accantonare risorse finanziarie necessarie a fornire copertura di tali spese.

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