Sono state pubblicate le risposte del MEF ai quesiti posti dagli enti locali sul corretto utilizzo e certificane del “fondone”. In particolare la questione di particolare rilevanza ha riguardato la possibilità di poter utilizzare anche nell’anno 2022 le eventuali risorse risparmiate e non utilizzate. In questo caso, a dire del MEF si rende necessaria una deroga che dovrà essere formalizzata da parte dei Ministeri competenti. In ogni caso, risulta utilizzabile anche nell’anno 2022 la quota relativa ai contratti di servizio continuativo, dovute alle maggiori spese covid-19, purché i contratti siano stati sottoscritti nell’esercizio 2021. In altri termini, secondo il MEF, è consentito e, quindi, certificabile, l’utilizzo del Fondo per le funzioni degli enti locali a copertura di tale quota di competenza 2022. In questo caso l’impegno deve avvenire entro il 31/12/2021 e, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, dovrà essere stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa, sia in conto esercizio sia in conto capitale.
Qui di seguito la risposta a tutti i questiti.
Quesito n.39. Il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è dovuto alle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all’art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del D.L. n.104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n.59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all’art.6 del D.L. 73/2021?
Risposta
Al quesito deve essere data risposta negativa poiché le minori somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA, conseguenti all’applicazione delle agevolazioni sulla TARI – sia tributo che corrispettiva – risultano già indennizzate con le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ripartite in favore delle province e città metropolitane. Pertanto, dette somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei comuni e individuati nella domanda.
Le assegnazioni del Fondo in favore delle province sono state, infatti, stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l’effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni (per l’ anno 2020 si veda la Tabella 2 allegata al richiamato DM n. 59033 del 1 aprile 2021, mentre per l’a nno 2021 si veda l’Allegato D al Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, di riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali – e la relativa nota metodologica. Per l’anno 2021, pertanto, le province potranno certificare e vedersi riconosciuta l’i ntero minor gettito da TEFA 2021).
Il tributo (TEFA) è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020.
Quesito n.40. E’ possibile utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del DL n.34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del D.L. n.104/2020 e art. 1, comma 882, della L. n.178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche oltre il 31/12/2021?
Risposta
Le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per il biennio 2020 e 2021, devono essere utilizzate dagli enti entro il 31.12.2021, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della predetta certificazione, se impegnate entro il 31.12.2021 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Fa eccezione al termine ultimo di utilizzo (impegno) delle risorse, fissato al 31.12.2021, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo, per maggiori spese covid-19, sottoscritti nell’esercizio 2021. È, infatti, consentito ₋ e, quindi, certificabile ₋ l’utilizzo del Fondo per le funzioni degli enti locali a copertura di tale quota di competenza 2022.
Inoltre, per il termine di utilizzo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it))
Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2021 è certificato dagli enti stessi in sede di compilazione della Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)” del Modello CERTIF-COVID-19/2021.
Quesito n.41. Come si gestisce, con riferimento agli accertamenti 2021 del modello Covid-19/2021, il nuovo canone unico che ha sostituito l’imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione suolo pubblico?
Risposta
Si forniscono di seguito le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello COVID-19/2021, dell’entrata relativa al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
Sarebbe opportuno intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello in parola, riducendo l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell’ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale. Si precisa che l’operazione di riallineamento delle entrate sopra proposta dovrebbe essere effettuata dall’ente esclusivamente all’interno del modello della certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analogamente, nel caso in cui l’Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni per l’anno 2021 relative al canone unico patrimoniale con effetti sul medesimo esercizio, riporterà i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f). In tal caso, provvederà altresì alla compilazione del Modello COVID-19-Delibere/2021.
Ciò posto, si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse effettuato – nel modello della certificazione – il riallineamento di cui sopra, l’effetto in termini di minore o maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso colto all’interno del Modello e nel saldo complessivo della certificazione risultante dallo stesso. Il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
Quesito n.42. L’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’art.1, comma 816, della legge 27/12/2019, n.160, previsto per il 2021 dall’articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n.137, è coperto da ristori specifici? Le eventuali perdite di gettito sono certificabili?
Risposta
L’articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 prevede l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per comuni, province e città metropolitane del canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, come modificato dall’art. 30 comma 1 del decreto legge 22/3/2021, n. 41, ha previsto, per i casi ivi indicati, l’esonero dal pagamento di tale canone, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. A fronte di tale esonero, il successivo comma 6 del medesimo articolo 9 ter, ha previsto per i comuni un ristoro per le minori entrate subite dagli enti in attuazione del citato comma 2.
Ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, pertanto, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale previsto dal richiamato articolo 9 ter comma 2, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), di cui all’articolo 9 ter, comma 6, del citato decreto legge n. 137/2020, come modificato dall’art. 30 comma 1 del decreto legge n. 41/2021 e assegnato, per i primi due trimestri, con Decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/04/2021 e del 22/10/2021, secondo i criteri di cui alla Nota metodologica ad essi allegata, in attesa dell’assegnazione finale degli ultimi due trimestri.
Al riguardo, si rappresenta che il ristoro di entrata di cui all’articolo 9 ter, comma 6 è riportato nel modello RISTORI COVID-19/2021 di ciascun ente beneficiario – consultabile, a fini conoscitivi, all’interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it – e viene rilevato interamente e automaticamente dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella “ Ristori specifici di entrata (B)”.
Ne consegue pertanto che le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’e nte sono già coperte dal ristoro specifico di cui sopra. Tuttavia, si rammenta che, nel modello COVID-19/2021 sono comunque colte le differenze fra gli accertamenti 2021 e 2019 in corrispondenza delle voci dei vari tributi ivi indicati. La eventuale maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto, pertanto, è comunque certificabile nella certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, e, quindi, rilevabile come minore entrata nel saldo complessivo delle entrate, trovando conseguentemente copertura nelle risorse assegnate con il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106, del decreto legge n. 34 del 2020 e successivi incrementi.
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