Utilizzabili le risorse del “fondone” per contributi alle fondazioni colpite dall’emergenza pandemica

Fermo restando il rispetto da parte dell’ente dei principi di imparzialità e trasparenza, non vi sono ostacoli ad un aiuto straordinario, a valere anche sulle risorse trasferite dallo Stato (cosiddetto “fondone”), ad una fondazione, al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica.

13 Gennaio 2022
Modifica zoom
100%

Fermo restando il rispetto da parte dell’ente dei principi di imparzialità e trasparenza, non vi sono ostacoli ad un aiuto straordinario, a valere anche sulle risorse trasferite dallo Stato (cosiddetto “fondone”), ad una fondazione, al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. Tuttavia, le risorse finanziarie trasferite, dovranno esclusivamente avere la finalità di realizzare lo scopo della fondazione e non quello di un eventuale ripiano delle perdite, assicurando al contempo una adeguata rendicontazione dell’attività svolta che consenta di verificare che le risorse attribuite siano state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.282/2021 della Corte dei conti della Lombardia.

La domanda

Uno dei Sindaci dei dodici Comuni partecipanti ad una Fondazione che gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale ed un Centro Diurno Integrato, ha rilevato come, l’emergenza pandemica abbia comportato sia maggiori spese, che, soprattutto, minori entrate, legate alla riduzione degli ospiti con la conseguenza che la fondazione registra perdite mensili che a breve potrebbero rendere impossibile sostenerne la gestione finanziaria. Pertanto, ha chiesto ai magistrati contabili se sia legittimo l’utilizzo da parte dei Comuni soci di somme a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni fondamentali (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del Dl n. 104/2020).

La risposta

Le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni, cosiddetto “Fondone”, hanno avuto la finalità si assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali. Rientrano tra queste ultime anche le funzioni di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” (d.l. 78/2010) e, dunque, anche gli interventi a favore dell’infanzia e dei minori, nonché degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. In questo caso, l’ente può perseguire le proprie funzioni nell’interesse della comunità territoriale di riferimento sia provvedendo direttamente all’erogazione dei servizi a tal fine necessari, sia ricorrendo a soggetti terzi, pubblici o privati, che provvedono, in luogo del comune, alla realizzazione di tali finalità. In presenza di una gestione di tali servizi da parti di soggetti terzi, l’ente locale può attribuire contributi o sovvenzioni, purché l’attribuzione sia necessaria per il conseguimento dei fini dell’ente e siano rispettate le regole, sia contabili che procedurali, finalizzate a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche con esclusione che l’attribuzione patrimoniale possa essere utilizzata per ripianare le perdite del soggetto beneficiario. Nel caso di una fondazione, il concetto di perdita da ripianare dovrebbe essere esclusa, essendo il suo elemento centrale il “patrimonio”, che deve essere sufficiente per il raggiungimento degli scopi propri della fondazione e deve mantenersi tale durante tutta la vita dell’ente, pena la sua estinzione o eventuale trasformazione. Pertanto, nulla vieta all’ente locale, in via astratta, di utilizzare una quota delle risorse erogate a valere sul fondo per le funzioni fondamentali per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni, a condizione che queste ultime concorrano all’esercizio delle funzioni fondamentali del comune stesso ed al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. A supporto della legittimità di tale erogazioni, soccorre anche il decreto ministeriale del 3 novembre 2020, che, nel dettare la disciplina di dettaglio per la certificazione degli utilizzi delle risorse del fondo funzioni fondamentali, prevede espressamente tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private.

 

55431

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento