A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 e dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ad opera della sentenza n.4 del 19 novembre 2019 della Corte Costituzionale, sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2020, gli enti locali non possono far confluire il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. In considerazione della rilevanza del possibile disavanzo in sede di recupero del Fondo crediti di dubbia esigibilità non evidenziato dagli enti che avevano effettuato il citato trasferimento, un emendamento alla legge di conversione del decreto milleproroghe prova a porre un rimedio legislativo.
La questione della contabilizzazione del FAL
Prima del passaggio alla contabilità armonizzata, le anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti locali secondo le disposizioni di cui al d.l. n.35/2013 e ss.mm.ii., prevedeva al sola sostituzione dei residui passivi ridotti a seguito dei pagamenti ricevuti dalla Cassa Depositi e Prestiti con il residuo passivo intestato a quest’ultima. Gli enti quindi effettuavano i pagamenti per le quote capitali riducendo il residuo attivo intestato alla Cassa Depositi e Prestiti, mentre annualmente procedevano alla contabilizzazione degli interessi passivi sulle quote capitali residue. Con i nuovi principi della contabilità armonizzata, la Sezione delle Autonomie indicava la nuova contabilizzazione riducendo il residuo passivo e portando in avanzo vincolato la differenza delle quote capitali da rimborsare negli anni residui. Questa operazione contabile, prevedeva in ogni caso che gli enti impegnassero le quote capitali nell’esercizio di competenza, riducendo per tale importo le disponibilità di spesa. Per poter compensare la situazione contabile il d.l. 78/2015 all’art.6, comma 2, ha previsto la possibilità per gli enti locali di far confluire le anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di evitare un doppio vincolo di accantonamento delle quote capitali per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute e dell’accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le Sezioni Unite della Corte dei conti in sede giurisdizionale (ordinanza n.72/2019) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del d.l. 78/2015 il quale aveva prodotto situazioni non coerenti con la normativa riducendo in modo sensibile il disavanzo di amministrazione dopo gli accantonamenti, conducendo ad un valore del disavanzo non compatibile con la situazione finanziaria dell’ente.
La soluzione avanzata dall’ANCI poi stoppata
Nella riunione della Commissione ARCONET del 14 novembre 2018, è stata condivisa, ma successivamente stoppata dai rappresentanti della Corte dei conti nella riunione successiva a causa della loro assenza nella riunione di novembre, la seguente contabilizzazione:
- Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità di norma si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione. L’evidenza contabile della natura giuridica di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata dall’imputazione contabile al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso. Nei casi in cui il legislatore ha previsto anticipazioni di liquidità che non si estinguono entro un anno, a seguito dell’incasso dell’anticipazione si provvede: a) alla registrazione degli impegni di spesa riguardanti il rimborso dell’anticipazione, con imputazione agli esercizi in cui devono essere pagati; b) all’iscrizione, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, di un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota Salvo differenti indicazioni di legge, le risorse accantonate sono applicate al bilancio a copertura del rimborso dell’anticipazione. L’utilizzo del risultato di amministrazione costituito dal FAL per il rimborso delle anticipazioni è sempre consentito anche agli enti in disavanzo.
Per i rappresentanti della Corte dei conti la soluzione sarebbe stata in contrasto con le decisioni della Sezione delle Autonomie e quindi veniva nel mese di febbraio 2019 decisa la seguente contabilizzazione:
- Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
La soluzione nel milleproroghe
Al fine di evitare effetti di disavanzi non ripianabili nel breve termine a causa della dichiarata incostituzionalità della normativa della confluenza nel FCDE del FAL, è stato proposto il seguente emendamento alla legge di conversione al milleproroghe:
- Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto legge 6 giugno 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
- L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
- Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
- b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
- La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Conclusioni
La proposta dell’ANCI, non condivisa dai rappresentanti della Corte dei conti, è confluita finalmente nell’emendamento della legge di conversione del milleproroghe e se l’emendamento non subirà modifiche, gli enti che avranno fatto confluire il Fal nel FCDE potranno mitigare l’impatto rispetto al loro improvviso disavanzo nascente dalle nuove regole.
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