In modo non diverso da quanto accade per l’obbligo di costituzione degli accantonamenti al fondo rischi da contenziosi, in ragione della probabilità di soccombenza, ciò accade anche per l’implementazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, allorché l’ente abbia subito la soccombenza nei giudizi di contenzioso attivati dal privato. Sono queste le indicazioni che la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.5/2022) ha fornito ad un comune oggetto di verifica.
La criticità rilevata
Una delle criticità rilevate in sede di controllo è stata la carenza di accantonamento del FCDE a fronte di importanti residui attivi conservati in bilancio. A seguito delle verifiche e delle richieste di spiegazioni, da parte del magistrato istruttore all’ente locale, quest’ultimo evidenziava che il residuo più importante concernente l’IMU conservata era relativa all’accertamento tributario che è stato oggetto di impugnazione da parte della società, sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, sulla presunta errata classificazione catastale dell’immobile, sia a cascata nei confronti dell’ente locale. A tal fine si precisava che, pur avendo la società avuto accolto il ricorso sia in primo grado che in appello, l’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione in Cassazione. Pertanto in attesa dell’esito della controversia, nessun accantonamento maggiore era stato effettuato.
Le indicazioni del Collegio contabile
In via preliminare i giudici contabili hanno richiamato quanto indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, vgs. Punto 5.2 lett.h), con riguardo alla necessità di costituire un fondo contenzioso nel caso in cui vi fossero significative probabilità di soccombere o vi fosse una sentenza di condanna, sia pure non definitiva e non esecutiva. In modo non diverso in presenza di crediti tributari dove l’ente è risultato soccombente, in due gradi di giudizio come nel caso di specie, non potrà attendere la decisione della Cassazione per implementare cautelativamente il FCDE a fronte dell’entrata di dubbia esazione. In altri termini, a seguito dell’accertamento di entrate tributarie, in relazione alle quali risulta pendente un gravame tributario, giunto in Cassazione, dopo due gradi di giudizio conclusisi in favore del contribuente, e negativamente per l’ente, l’entrata sarebbe divenuta di incerta esigibilità. Di conseguenza, sarebbe divenuto necessario da parte dell’ente di effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi, da individuarsi nel FCDE, al fine di neutralizzare le mancate entrate derivanti dalla probabile cancellazione di residui attivi già iscritti in bilancio. Infatti, il citato principio contabile è teso ad evitare che gli oneri derivanti dalla soccombenza gravassero impropriamente su esercizi successivi del bilancio del Comune. Pertanto, l’ente per ragioni di maggiore tutela avrebbe dovuto implementasse il FCDE, provvedendo ad una corretta quantificazione dello stesso: ciò soprattutto, considerato che l’eventuale soccombenza definitiva del menzionato contenzioso, tutt’ora pendente in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio, conclusisi in favore del contribuente, potrebbe determinare l’inesigibilità definitiva dei residui attivi iscritti in bilancio, con conseguente necessità di procedere alla loro definitiva cancellazione.
Cancellazione che, qualora non fosse apprestata adeguata copertura nel FCDE, determinerebbe un consistente squilibrio nel bilancio dell’Ente.
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La disciplina dell’IVA nella P.A. – Normativa e prassi amministrativa
a cura di Francesco Cuzzola
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