di Elena Masini e Daniela Ghiandoni
La salvaguardia e l’assestamento generale sono un momento fondamentale della gestione del bilancio, finalizzato a verificare il permanere degli equilibri sotto tutti gli aspetti della gestione: competenza, dei residui, cassa. Oltre al pareggio finanziario complessivo, da considerare “formale”, in quanto le entrate includono anche il ricorso all’indebitamento, il bilancio deve soddisfare un sistema di equilibri parziali e di vincoli che devono essere tutti verificati. A questo scopo, l’articolo 193 del testo unico mette a disposizione degli enti una serie di leve che possono essere attivate qualora, durante la verifica, emergano squilibri tali da non poter essere compensati con mezzi ordinari, tra cui: – l’utilizzo di tutte le entrate e delle economie di spesa, per l’anno in corso e per i due successivi; – l’applicazione dell’avanzo libero; – l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Utilizzo di tutte le entrate e delle economie di spesa Per la salvaguardia degli equilibri gli enti possono utilizzare tutte le entrate disponibili per l’anno in corso e per i due successivi, nonché tutte le economie di spesa che possono essere oggettivamente individuate. Occorre fare attenzione, tuttavia, a che vengano rispettati i vincoli di destinazione sottesi alle risorse individuate. In particolare le entrate e le economie di spesa di parte capitale possono essere utilizzate solamente per squilibri di parte capitale e non anche per squilibri di parte corrente. Spesso, però, è proprio la parte corrente del bilancio che risulta in squilibrio, a causa di esigenze sopravvenute, di contrazione di entrate previste oppure a causa di previsioni iniziali di bilancio a volte sottostimate per trovare la quadratura. Se è vero che gli enti non possono utilizzare risorse di parte capitale per coprire spese di parte corrente, è tuttavia possibile attivare (qualora l’ente non lo abbia già fatto in sede di bilancio iniziale) specifiche deroghe ammesse dal legislatore all’equilibrio economico finanziario. Prima fra tutti va ricordata la possibilità di destinare, in via permanente e senza limiti, i proventi dell’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria delle urbanizzazioni primarie e secondarie, prevista dall’articolo 1, comma 460, della legge 232/2016. Chi in sede di bilancio avesse destinato tutti gli oneri a finanziamento della spesa in conto capitale, potrebbe dirottare queste entrate a finanziamento di spese di manutenzione già contabilizzate, così da liberare risorse di parte corrente e renderle disponibili per la copertura di altre spese. Analogamente gli enti potrebbero utilizzare i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili per il finanziamento della quota di rimborso dei mutui e prestiti, come previsto fino al 2020 dall’articolo 1, comma 866, della legge 205/2017, al verificarsi delle condizioni previste (essere in regola con gli obblighi di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, non registrare aumenti delle spese correnti ricorrenti e avere nel bilancio consolidato un rapporto tot.Immobilizzazioni/tot. debiti da finanziamento superiore a 2). Questa operazione presuppone che le amministrazioni rinuncino a un’equivalente porzione di spesa in conto capitale, la cui discrezionalità ammette un suo differimento o l’attivazione di altre fonti di finanziamento (per esempio, i mutui). Applicazione di avanzo libero L’articolo 187, comma 3, lettera b), del Tuel consente agli enti di utilizzare per i provvedimenti di salvaguardia le quote libere di avanzo di amministrazione. La facoltà, tuttavia, presuppone la dichiarazione di squilibrio nella delibera consiliare, unica condizione che consente di utilizzare l’avanzo libero per coprire minori entrate o maggiori spese di natura ricorrente. Per evitare questo passaggio non certo auspicato dalle amministrazioni, occorre quindi «giustificare» l’applicazione dell’avanzo libero a copertura di spese correnti aventi carattere non permanente. Compete al responsabile finanziario la qualificazione di questa spesa, che può essere rappresentata da contributi una tantum, conguagli, rimborsi, debiti fuori bilancio, o, in generale, da tutte le spese che non si presentano come ripetitive negli anni. Anche sul fronte dell’avanzo libero dobbiamo ricordare che l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 187 consente agli enti di utilizzare la quota di avanzo libero «svincolata» dal Fondo crediti per finanziare il fondo crediti di competenza dell’esercizio. Si tratta, in altri termini, della possibilità di utilizzare queste risorse a copertura del fondo crediti già stanziato a preventivo, senza obbligo di incrementarlo ma liberando risorse che possono essere impiegate a copertura delle restanti spese. Attenzione, però, perché questa leva, andando di fatto a sottrarre risorse dal fondo crediti a favore di spese per servizi, dev’essere utilizzata solamente nel caso in cui il fondo crediti stanziato a competenza sia sufficientemente capiente per far fronte al rischio di inesigibilità, tenuto conto anche del venir meno, dal rendiconto 2019, della possibilità di utilizzare il metodo semplificato. Ovviamente gli enti sono liberi anche di aumentare il fondo crediti ovvero di dosare le risorse svincolate per entrambe le finalità. Aumento aliquote e tariffe dei tributi locali Dal 2019, con il superamento del blocco degli aumenti dei tributi locali (articolo 1, comma 26, della legge 208/2015) gli enti potranno anche riattivare la leva fiscale al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri. Imu, Tasi, addizionale Irpef, Tosap, pubblicità sono i tributi passibili di aumenti per riportare il bilancio in pareggio, qualora la pressione fiscale non sia già al massimo. Si tratta di una possibilità che leamministrazioni prendono in considerazione mal volentieri, soprattutto per l’impopolarità dell’operazione, anche se bisogna ammettere che in alcuni casi rappresenta l’unica via di uscita. Per poter utilizzare questa leva, però, occorre che le amministrazioni motivino la loro impossibilità di comprimere spese non indispensabili.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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