Trattamento IVA delle somme corrisposte a titolo risarcitorio

28 Marzo 2019
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di E. Cuzzola

L’Agenzia delle Entrate con risposta all’istanza di interpello n. 74 del 13 marzo 2019, chiarisce il corretto trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme corrisposte a titolo risarcitorio – articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il caso in esame fa riferimento al corretto trattamento delle somme eccedenti il credito originario, intendendosi le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, di cui si è richiesto il recupero, e per le quali viene applicata l’esclusione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
L’Amministrazione finanziaria, nel fornire risposta al quesito evidenzia come, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini IVA: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 15, primo comma, n. 1), dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Alla luce di quanto su esposto, nel caso di specie, in base ai contratti stipulati con i clienti, risultati poi morosi, è prevista una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale. Che autorizzano il soggetto creditore a richiedere il risarcimento di ogni danno ulteriore.
Tutto ciò considerato, nel presupposto che l’importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, si ritiene che tali somme abbiano “natura risarcitoria” e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

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