di Franco Ricca
Niente Iva sui ristori pubblici erogati dai comuni alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico a compensazione dei minori corrispettivi spettanti per effetto della riduzione delle prestazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello 95/2021, rispondendo a un ministero che rappresentava come molti comuni, nel richiedere l’assegnazione delle risorse, abbiano quantifi cato l’importo comprensivo di Iva.
L’Agenzia osserva che, in base alle norme di riferimento, le risorse disponibili sono assegnate dal ministero a ciascun comune istante, il quale provvede poi all’erogazione del contributo alle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico che ne fanno richiesta. Per ciascuna impresa, il contributo corrisponde alla differenza tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto dal contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni erogate a causa dell’emergenza sanitaria, con il limite massimo di 200 mila euro. Ciò premesso, l’agenzia ricorda di avere riepilogato con la circolare n. 22/2013 qual è il trattamento applicabile, ai fi ni dell’Iva, ai contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, argomento più volte affrontato dalla prassi. In linea generale, in base all’art. 3 del dpr 633/72, il contributo assume rilevanza impositiva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso, resa nel quadro di un rapporto giuridico di natura sinallagmatica.
L’assoggettamento all’imposta è escluso, di contro, quando il benefi ciario non è tenuto ad alcuna controprestazione. Nella fattispecie, l’erogazione dei contributi, disciplinata dalla legge, avviene in assenza di qualsiasi controprestazione da parte delle imprese di trasporto benefi ciarie, sicché le somme erogare non rappresentano il corrispettivo di un’operazione rilevante ai fi ni Iva, ma hanno natura di indennizzo. In tale contesto, precisa l’Agenzia, il riferimento alla differenza tra il corrispettivo per i servizi previsto dal contratto e quanto effettivamente erogato costituisce soltanto una modalità per il calcolo delle somme spettanti, che rappresentano mere elargizioni di denaro escluse da Iva ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), dpr citato.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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