Pur dichiarando inammissibile il quesito posto da un ente locale, la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.121/2022), evidenzia come la normativa preveda espressamente detta possibilità, inoltre in merito all’esercizio dei diritti di socio è necessario che l’ente si doti di norme regolamentari che definiscano le più appropriate ripartizioni delle competenze tra i diversi livelli e organi di governo.
I dubbi di un ente locale
Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili di poter rispondere alle seguenti domande: a) quale provvedimento deve essere adottato al fine della trasformazione di un consorzio in società per azioni?; b) il rappresentante del comune, che partecipa all’assemblea ordinaria o straordinaria della società, è legittimato ad assumere decisioni anche strategiche che incidono sulla consistenza patrimoniale della società in assenza di preventiva istruttoria da parte dell’ente socio che rappresenta, e senza specifica autorizzazione del consiglio comunale o della giunta?
La risposta
Le domande poste dall’ente locale sono state dichiarate inammissibili, tuttavia, il Collegio contabile ha evidenziato alcuni punti importanti da tenere presente in sede di decisioni operative.
In merito al primo quesito, secondo i giudici contabili, la normativa non si presta a dubbi. Infatti, il comma 7 dell’art.115 del Tuel, consentendo l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 115 in relazione alle trasformazioni da aziende speciali a società per azioni, dispone che esse “si applicano anche alla trasformazione dei consorzi” aggiungendo che, per la costituzione si intende “sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti”. La ratio della disposizione risiede nella nota circostanza che nelle assemblee consortili trovano già rappresentanza i consigli comunali di tutti gli enti partecipanti al consorzio e che, pertanto, il legislatore legittima a deliberare la trasformazione in nome e per conto dei rispettivi consigli comunali. Inoltre, l’art. 31, Tuel che disciplina la costituzione dei consorzi per la “gestione associata di uno o più servizi” e per “l’esercizio associato di funzioni” secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili, al comma 2 stabilisce che “a tal fine, i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio”. Tale convenzione è chiamata a disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Inoltre, lo statuto in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
Anche per la risposta al secondo quesito le disposizioni, di cui all’art.9, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sono chiare nello stabilire che “i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”, non dispone in alcun modo con riguardo alle modalità di formazione della volontà del socio, che ben potranno distinguersi a seconda del tipo di decisione, delle connesse esigenze istruttorie e valutative, della conseguente espressione del voto in assemblea ordinaria oppure straordinaria. A tal fine, il Collegio contabile invita l’ente ad adottare apposito regolamento che definisca le ripartizione tra i diversi livelli e organi di governo, tenendo conto dell’art. 7, co. 7 TUSP in ordine alle competenze del consiglio comunale sulle principali vicende societarie modificative (modifica delle clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società; trasformazione della società; trasferimento della sede sociale all’estero, revoca dello stato di liquidazione).
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