La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione 9 maggio 2018 n.140 risponde negativamente al quesito posto per le seguenti ragioni.
Indisponibilità dell’obbligazione tributaria
L’oggetto della domanda riguarda la disponibilità tributaria ed in particolare gli avvisi di accertamento ICI/IMU che contengono, oltre all’obbligazione tributaria, anche gli interessi maturati sulle medesime somme, attesa la natura accessoria di detta obbligazione rispetto a quella principale. L’ente locale in tema di obbligazione tributaria non ha alcuna disponibilità, trattandosi di azione amministrativa di natura vincolata. L’indisponibilità discende dai principi della Costituzione che, all’art.23, precisano che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, da cui ne segue la necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità. In considerazione di tale indisponibilità l’ente locale, al pari degli altri enti pubblici, non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. Avuto riguardo alle Regioni e alle Autonomie locali, l’art.119 della stessa Costituzione prevede che le stesse stabiliscano e applichino tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, tra questi, rientra anche il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Spiega il Collegio contabile, come esistano in tale ambito, tuttavia, strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell’attività amministrativa. Tali istituti, pertanto, deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio.
Pertanto, le citate deroghe sono tassativamente indicate dal legislatore, che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore.
Infine, anche le sanzioni espressione del potere punitivo dell’amministrazione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori.
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