Transazione impossibile sulle sanzioni

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27 Aprile 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Solo i rapporti patrimoniali disponibili possono essere oggetto di transazione da parte dell’ente locale. Con la delibera 108/2018 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia riassume i requisiti essenziali dell’accordo transattivo disciplinato agli articoli 1965 e seguenti del Codice civile.

La scelta discrezionale
Ai magistrati viene chiesto se sia ammissibile una transazione con la curatela di un fallimento, nell’ambito di un contenzioso giudiziario, per il pagamento di fatture relative a prestazioni mai impegnate nel bilancio dell’ente. La Sezione ritiene oggettivamente inammissibile la richiesta di parere, non ravvisando le necessarie caratteristiche di astrattezza e generalità, ma in ottica collaborativa giudica utile richiamare i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici. La scelta se proseguire un giudizio o arrivare ad un accordo transattivo spetta all’ amministrazione nell’ambito dello svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa, e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutare in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

L’esame sulla convenienza
I limiti alla stipula della transazione da parte di enti pubblici attengono alla legittimazione soggettiva e alla disponibilità dell’oggetto, oltre che al rispetto della disciplina pubblicistica. La transazione richiede poi l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione, in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia.

I diritti disponibili
Infine la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. È nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell’amministrazione e le misure afflittive che ne sono l’espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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