In considerazione del rilevante ammontare di un debito fuori bilancio, discendente da un contenzioso che ha visto soccombente un ente locale, a fronte di tale sentenza negativa l’ente ha attivato una negoziazione con la controparte tale da ridurre considerevolmente il debito ma, trattandosi di ente di medio-piccole dimensioni, al fine di scongiurare il dissesto in caso di insolvenza, ha chiesto aiuto ai giudici contabili se fosse possibile chiudere la partita mediante ricorso ad indebitamento.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 11 settembre 2019 n.83 ha spiegato in termini concreti l’impossibilità da parte dell’ente di addivenire a quest’ultima soluzione per una serie di ragioni puntualmente indicate.
I contenuti dell’accordo transattivo
A causa di un appalto trentennale di ampliamento, adeguamento, potenziamento, risparmio, gestione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura di energia elettrica, dell’impianto di illuminazione pubblica, l’ente è risultato inadempiente alle proprie obbligazioni di adeguamento del canone tanto che il Tribunale condannava l’ente locale per un importo complessivo di circa 2 Milioni di euro. Stante l’impossibilità di effettuare il pagamento o di trovare la relativa copertura finanziaria, l’ente ha negoziato con la società un esborso complessivo pari a circa 1,4 Milioni di euro con un risparmio di circa 0,6 Milioni di euro, ma la condizione di tale riduzione, nonostante la sentenza ormai definitiva e inoppugnabile, è il pagamento da fare entro la fine del mese di ottobre.
L’ente ha evidenziato l’impossibilità di farvi fronte con proprie risorse, mentre grazie ad una ampia capacità di indebitamento sarebbe possibile chiudere la transazione particolarmente conveniente mediante accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
Il Sindaco, pertanto, ha chiesto ai magistrati contabili se vi fosse tale ultima possibilità per poter chiudere la transazione ed evitare i dissesto.
Il ricorso all’indebitamento
Precisa il Collegio contabile pugliese come l’art. 119, comma 6, Cost. enuncia la c.d. «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, stabilendo che comuni, province, città metropolitane e regioni «Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». Secondo la Consulta, infatti, la motivazione risiede nel fatto che eventuali destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito. L’art. 3, commi 16-21-ter, della legge 24.12.2003, n. 350, successivamente integrato dal d.lgs. 10.8.2014, n. 126, ha precisato cosa debba intendersi per indebitamento e per investimento, elencando tutto ciò che può rientrare nella nozione di investimento (comma 18), ossia tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare, ossia un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento. Tra le spese di investimento, la giurisprudenza contabile ha ricordato che sono di investimento «tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno».
Le indicazioni del Collegio contabile
Dalle premesse effettuate, dunque, per il Collegio contabile la qualificazione in termini di investimento debba essere riservata alle sole spese inerenti in modo diretto e fisiologico (e non indiretto e patologico) alle fattispecie contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, con la conclusione che non sembra predicabile con riferimento a un accordo transattivo finalizzato a porre fine a un contenzioso processuale, derivante da una condotta dell’Ente locale contraria ai suoi obblighi negoziali e in parte concluso con sentenza di condanna dello stesso Ente passata in giudicato.
Infatti, in primo luogo l’accordo dell’ente nella ipotesi transattiva è deputato non a produrre «un aumento della “ricchezza” dell’ente» ma a contenerne il depauperamento, ossia ridurre il debito; non genera un «aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare» ma, più verosimilmente, mira a limitare il detrimento di quel valore.
In secondo luogo, quand’anche relativo a una delle fattispecie di investimento previste dalla legge, non vi inerisce in modo diretto e fisiologico. In altri termini la lite che lo stesso mira a prevenire o risolvere scaturisce da una condotta della P.A. contraria agli obblighi sulla stessa gravanti, ipotizzare di finanziare mediante indebitamento la relativa spesa e, dunque, qualificare implicitamente la stessa come investimento non soddisfa «l’esigenza di assicurare un comportamento gestionale degli enti improntato ad una prassi di assoluto rigore ed in linea con la necessità di garantire il rispetto della regola del pareggio economico del bilancio degli enti locali».
Infine, non possono rilevare la convenienza dell’accordo transattivo o la sua necessità per scongiurare il dissesto dell’ente interessato; si tratta, infatti, di valutazioni destinate a operare su un piano di opportunità, diverso e ulteriore rispetto a quello della legittimità, integrata nel caso in esame dal rispetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti come sopra identificati.
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