La questione, di particolare rilevanza per un comune di non grandi dimensioni, ha visto il comune perdere definitivamente in giudizio per le espropriazioni effettuate, rispetto al prezzo stabilito inizialmente, con richiesta delle relative maggiori somme ai proprietari degli alloggi PEEP realizzati sulle aree espropriate. I proprietari hanno proposto ricorso, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno dato ragione all’ente locale. Mentre la copertura delle spese fuori bilancio per il pagamento richiesto dai proprietari delle aree espropriate è stato coperto da mutuo, l’ente ha deciso di effettuare una transazione con i proprietari degli alloggi riducendo in tal modo la propria pretesa. Il revisore ha, infine, espresso parere negativo sul mancato accantonamento delle somme ancora da riscuotere. La Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n.13/2022) si è, quindi occupata dell’operazione compiuta dall’ente.
Il parere del revisore
La transazione è avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale dove l’ente ha rinunciato a richiedere i corrispettivi di riscatto delle aree a tutti gli assegnatari. Il revisore ha indicato le condizioni favorevoli e sfavorevoli all’operazione transattiva compiuta dall’ente locale.
A sfavore
A dire del revisore le condizioni manifestamente svantaggiose per l’amministrazione riguardano, l’esigenza della tutela di tutta la comunità che ha contribuito finanziariamente al sostenimento delle spese della vertenza, la difficoltà nell’individuare le reciproche concessioni nella parte degli assegnatari degli alloggi, con l’unica possibilità non evidenziata che potrebbe riguardare la rinuncia alla contestazione delle cifre richieste a seguito di sentenza definitiva di secondo grado del Consiglio di Stato. Si tratterebbe, in definitiva, di una concessione molto privatistica del concetto di transazione.
A favore
Dall’altro lato il revisore riferisce che l’ente locale in tal modo ha incassato una cifra rilevante in tempi brevi, la completa cessazione di ulteriori contenziosi e aggravi per l’Ente e la completa estinzione del mutuo acceso.
I chiarimenti dell’ente locale
A seguito delle richieste del magistrato istruttore sono pervenute due risposte, la prima a firma del Sindaco e del responsabile dei servizi finanziari e la seconda da parte del responsabile tecnico.
Nelle note si chiarisce che la sentenza del Consiglio di Stato ha consentito al Comune di iscrivere, a seguito di interpretazione condivisa anche con il Segretario comunale), tra i residui attivi, la somma algebrica di tutte le indennità di esproprio riaccertate, interessi, spese legali tutte (nessuna esclusa), maggior danno, interessi di interessi, a tale importo complessivo sono stati decurtati dagli incassi introitati dagli assegnatari degli alloggi Peep negli anni precedenti. Tale importo, poi, è stato oggetto di ripartizione verso tutti gli assegnatari degli alloggi. La deliberazione del Consiglio comunale ha, in prima battuta riallineato gli importi calcolati con i valori iscritti in bilancio la cui differenza è stata controbilanciata dall’azzeramento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
In merito alle posizioni non ancora definite con sei assegnatari degli alloggi, dove il revisori aveva espresso parere negativo, gli importi dovuti avrebbero dovuto essere accantonati al FCDE poiché riconducibili a posizioni che mai avevano versato somme al Comune con il passare dei decenni e nonostante le proposte transattive. Sul punto l’ente locale ha riferito che delle sei criticità segnalate, una è stata superata a seguito della riscossione e due sono oggetto di contenzioso con apposito accantonamento, mentre per le ultime tre l’Ente sta attivando procedure di recupero del credito.
Le indicazioni del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile è possibile stabilire che, nel caso di specie, in due casi sono stati effettuati i dovuti accantonamenti a fondo rischi, in altri tre casi il Comune sta attivando le procedure di recupero del credito. Pertanto, i magistrati contabili hanno invitato l’ente ad effettuare i dovuti accantonamenti sia a fondo rischi che a fondo crediti di dubbia esigibilità, parametrando detti accantonamenti, secondo il criterio di maggior prudenza (d.lgs. n. 118/2011, Allegato 1 “Principi generali o postulati”, all’art. 3, punto 9), effettuando un’adeguata ponderazione dei rischi e delle incertezze sopra rilevate nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti a tutela degli equilibri dell’Ente.
Corso on-line in diretta
Il rendiconto degli Enti Locali
La chiusura del ciclo di programmazione e la misurazione dei risultati
a cura di Francesco Cuzzola
Giovedì 22 marzo 2022 ore10.00 – 12.00
Il corso affronta le criticità relative alla predisposizione della rendicontazione, con particolare attenzione
– alla valutazione dei risultati di gestione;
– alla composizione del risultato di amministrazione;
– al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
– al Fondo rischi;
– agli altri accantonamenti;
– ai vincoli di bilancio.
Sarà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, per giungere al consolidamento dei conti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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