Transazione con il legale dovuta ad insufficienza della relativa previsione di spesa

La questione oggetto di dubbio ha riguardato la possibilità di addivenire ad una transazione con il legale che ha patrocinato diverse cause dell’ente nonostante l’insufficienza della copertura delle relative spese tra il momento dell’affidamento dell’incarico di patrocinio e il saldo dei compensi professionali richiesti al momento della conclusione dei giudizi.

19 Luglio 2021
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La questione oggetto di dubbio ha riguardato la possibilità di addivenire ad una transazione con il legale che ha patrocinato diverse cause dell’ente nonostante l’insufficienza della copertura delle relative spese tra il momento dell’affidamento dell’incarico di patrocinio e il saldo dei compensi professionali richiesti al momento della conclusione dei giudizi. La risposta è stata data dalla Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.112/2021) che ha rilevato i gravi errori contabili in cui sarebbe incorso l’ente nella gestione delle spese legali.

La vicenda

A seguito dell’istruttoria sui conti di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto di fornire l’elenco delle transazioni concluse dall’ente nell’anno oggetto di verifica contabile. Dopo aver comunicato che la transazione era avvenuta con l’avvocato patrocinante diverse cause dell’ente, l’ente ha trasferito la deliberazione di Consiglio comunale che ha approvato la transazione con il legale per il patrocinio di quattro giudizi. Il successivo contratto che prevedeva l’importo transatto con pagamento frazionato in tre annualità di pari importo. Nella premessa degli atti si faceva presente che il professionista nulla ha percepito a titolo di compenso per l’attività svolta, per l’insufficienza delle relative previsioni di spesa.

Le osservazioni del Collegio contabile

In base ai dati forniti i giudici contabili pugliesi hanno osservato quanto segue:

  1. a) I compensi spettanti ai professionisti legali non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratti alle regole generali dettate in materia di procedimento di spesa, secondo cui è possibile per l’ente sostenere un costo solo dopo averne valutato adeguatamente l’entità ed averne accantonato la relativa provvista;
  2. b) prima dell’entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili (periodo a cui risale l’affidamento degli incarichi in parola), l’impegno di spesa per conferimento del mandato professionale richiedeva pur sempre una prudente e oculata valutazione in merito alla durata e all’importo complessivo, al fine di consentire all’ente di predisporre un’adeguata copertura finanziaria ed evitare di ricorrere sistematicamente a procedure eccezionali per ricondurre a regolarità la relativa spesa;
  3. c) a seguito del passaggio alla contabilità armonizzata il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, punto § 5.2 lett. g), dedica una specifica regolamentazione alle spese per conferimento di incarichi a legali esterni e tanto in ragione della circostanza che trattasi di spese che per lungo tempo, in forza della loro gestione contabile, hanno generato problemi di sottostima degli impegni originariamente assunti e di debiti fuori bilancio negli anni successivi.

In altri termini, il principio contabile ha previsto l’imputazione del relativo impegno di spesa, all’esercizio in cui il contratto viene sottoscritto, con l’obbligo, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, di verificarne la maturata esigibilità, in modo da mantenerlo a residuo e richiederne la fatturazione, ovvero di procedere alla reimputazione alle annualità successive. In tale occasione l’ente dovrà cancellare l’impegno e costituire il FPV destinato a finanziare la spesa reimputata. Inoltre, al fine di evitare la formazione di debiti furi bilancio, l’Ente è tenuto a informarsi periodicamente presso il legale incaricato se, sulla base dell’andamento del giudizio, l’impegno iniziale, quantificato sulla scorta dell’originario preventivo di spesa, sia congruo e, in caso contrario, procedere alla necessaria integrazione dello stanziamento.

L’ente non ha seguito i principi contabili, così come da lui stesso indicato nell’atto di transazione dove si dà conto che la stessa è avvenuta «per l’insufficienza delle relative previsioni di spesa», attività sintomatica della mancanza, nella specie, di un’adeguata e preventiva valutazione degli oneri finanziari legati al conferimento dell’incarico al legale per la difesa giuridica dell’ente.

Inoltre, l’ente con un comportamento assai poco prudente e non ponderato ha dichiarato in sede di approvazione della convenzione transattiva di aver assunto «impegni di spesa solo presumibili che per ovvie ragioni, sono risultati alla definizione dei giudizi, incapienti rispetto alle competenze nel frattempo maturate».

Una gestione ordinata e rispettosa dei principi contabili impone, viceversa che, prima di procedere all’affidamento di un incarico di patrocinio legale, vada valutata la congruità del preventivo e di tale valutazione vada dato atto nel relativo provvedimento di conferimento. In modo non diverso l’ente, al momento del pagamento della parcella presentata dal difensore, è tenuto ad esaminare la congruità dell’importo richiesto, al fine di scongiurare il pagamento di spese oggettivamente superflue o non proporzionali all’opera prestata.

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