di FABIO VENANZI (dal Sole 24 Ore)
Con la circolare 30/2026, l’INPS illustra le novità sui termini di pagamento del Tfs/Tfr dei pubblici dipendenti, a seguito della legge di Bilancio 2026.
Con tale provvedimento normativo, il legislatore ha ridotto i termini di pagamento delle prestazioni dagli attuali 12 mesi a nove mesi, nei casi di cessazione dal 1° gennaio 2027 per raggiunti limiti di età, al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale 159/2019 e 130/2023.
Il differimento decorre dai 67 anni e un mese di età nel 2027 e da 67 anni e tre mesi nel 2028. Per il 2027 la relazione tecnica del Ddl Bilancio indicava che i termini dovessero decorrere come se i requisiti fossero aumentati subito di tre mesi, invece che di uno solo. Invece la lettura dell’Inps è più favorevole ai lavoratori in quanto sembra che il differimento, l’anno prossimo, decorrerà da 67 anni e un mese.
Gli stessi termini inferiori si applicheranno anche alle cessazioni per limiti di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, ove previsto (e qualora disciplinata) da norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
Nulla è innovato nelle altre situazioni, ove troverà applicazione il termine di 105 giorni nei casi di chiusura del rapporto di lavoro per inabilità o decesso e il termine di 12 mesi a fronte di scadenza del termine finale (fine incarico) dei rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutti gli altri casi, si applicherà il differimento di 24 mesi.
Questi termini saranno applicati per il pagamento della prima rata ed entro i 50mila euro lordi. Qualora la prestazione dovesse essere di importo superiore, ma inferiore a 100mila euro lordi, la seconda rata (per la parte eccedente i primi 50mila euro) sarà pagata entro dodici mesi dalla prima e, nel caso di prestazioni di importo superiore a 100mila euro lordi, la terza rata (per l’eccedenza) sarà pagata entro dodici mesi dalla seconda.
La circolare affronta anche il caso particolare del personale contrattualizzato (magistrati ordinari, professori universitari eccetera) che hanno dei limiti ordinamentali più elevati per il collocamento a riposo d’ufficio, rispetto alle altre categoria di lavoratori. Inoltre, tali figure sono sempre in regime di Tfs anche se assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001. In particolare, viene precisato che, qualora tali soggetti risolvano volontariamente il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori (67 anni fino al 31 dicembre 2026, 67 anni e un mese nel 2027, 67 anni e tre mesi dal 2028), il differimento relativo alla prima rata del Tfs sarà pari a dodici mesi, con requisiti perfezionati nel 2026, e di nove mesi con requisiti perfezionati dal 2027.
Per il personale del comparto scuola, rimane ferma la speciale disciplina che prevede il collocamento a riposo in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre). Pertanto, i termini di pagamento del Tfs/Tfr decorreranno da tale data. Nei casi di pensionamento con requisiti diversi da quelli ordinari, come quelli per lavori gravosi o usuranti, poiché il termine decorre dal raggiungimento del requisito teorico (vecchiaia o anticipata ordinaria), i termini decorreranno da quest’ultimo requisito.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
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