LA CORTE CONTI LOMBARDIA RESPINGE LA TESI SOSTENUTA DAGLI ENTI LOCALI
La spesa che i comuni affrontano per il pagamento degli stipendi al segretario comunale non deroga ai tetti disposti dalla legge 266/2006 e cioè la media della spesa del triennio 2011-2013 o, per i comuni con meno di 1000 abitanti, la spesa del 2008. La Corte dei conti Lombardia, col parere 20 ottobre 2022 n. 154 respinge per l’ennesima volta la tesi, molto spinta, vanamente, dagli enti locali, secondo la quale l’obbligatorietà della figura del segretario comunale implicherebbe la conseguenza di non considerarla nell’aggregato della spesa di personale complessiva. Un’aspirazione, quella del mancato computo della spesa di personale, piuttosto forte in particolare tra gli enti di piccole dimensione o, comunque, tra quelli che per una ragioneo l’altra hanno convenzionato la sede e l’ufficio del segretario comunale, condividendo le spese con gli enti partecipanti alla convenzione. Una scelta operativa molte volte necessitata, ma dalla quale è difficile tornare indietro, anche laddove l’ente ritenesse opportuno sciogliersi dalla convenzione ed ampliare così la portata dell’attività del segretario comunale: in questo caso, infatti, deve necessariamente aumentare la spesa per la retribuzione, con possibili conseguenze sui tetti di spesa gravanti sull’aggregato personale. La sezione Lombardia osserva che la necessarietà della figura del segretario comunale non può essere elemento per escludere la connessa spesa dai vari tetti. Si può aggiungere che se il legislatore avesse inteso escludere dai tetti di spesa figure necessarie, tali sono non solo certo quella dei segretari comunali: si pensi alla necessità (non tanto istituzionale, quanto operativa) della figura del responsabile dei servizi finanziari, di un responsabile della polizia locale (sia organizzata o meno in corpi), di un responsabile tecnico.
La spesa derivante, quindi, non può che far parte dell’aggregato complessivo preso in considerazione dall’articolo 1, commi da 557 a 562, della legge 296/2006, fissato alla media del 2011-2013 (o per gli enti non soggetti al patto, al 2008) come tetto di spesa invalicabile. La Sezione spiega che il limite di spesa del personale è “espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica”, pertanto può essere derogato solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Ma, “il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del dm 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato dl n. 34/2019)”.A ben vedere, si potrebbe aggiungere che la spesa per il segretario, proprio in quanto agganciata ad una figura necessaria, non può rientrare nella regolazione dell’articolo 33, commi 1-bis e 2, del d.l. 34/2019: infatti, questa disposizioneè finalizzataa consentire agli enti virtuosi di incrementare la propria dotazione organica. Ma, il segretario comunale è un elemento fisso della spesa di personale: l’ente non può certo assumerne in servizio più di due.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 28 ottobre 2022.
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