Tesoreria, affidamenti diretti a Poste bocciati

Italia Oggi
9 Aprile 2019
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di Andrea Mascolini

PICCOLI COMUNI/ Una segnalazione dell’Antitrust

Per l’Antitrust l’affidamento diretto a Poste italiane dei servizi di tesoreria e di cassa da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni è illegittimo perché viola il principio dell’obbligo di gara; Poste italiane è operatore privato che opera in concorrenza con altri operatori economici e non può essere l’unico affi datario per legge. È quanto si legge nella segnalazione del 19 marzo 2019 (AS 1574) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato inviata a Governo e Parlamento, che censura il comma 908 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio 2019. La disposizione oggetto di segnalazione ha esteso la possibilità (già concessa nel 2017) di affi dare in via diretta a Poste Italiane i servizi di tesoreria e di cassa: non più soltanto «i piccoli comuni» (con popolazione residente fi no a 5.000 abitanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fi no a 5.000 abitanti), ma tutte le amministrazioni pubbliche che operano in tali comuni possono utilizzare (soltanto) Poste Italiane. L’Antitrust ricorda che per principio generale (artt. 208 e ss. del dlgs 18 agosto 2000, n. 267 -Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dpr 27 febbraio 2003, n. 97) «gli enti pubblici sono tenuti ad affi dare il servizio di tesoreria attraverso procedure ad evidenza pubblica». Si può prescindere dalla gara per «particolari esigenze oggettive» che rimangono, però, sempre eccezionali. Infatti, dice l’Antitrust, il regime introdotto con la legge del 2017, n. 158 è da intendersi «chiaramente eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale dell’affi damento del servizio di tesoreria attraverso gara e, pertanto, soggettivamente circoscritto ai soli ‘piccoli comuni’. Invece con la norma di fi ne 2018 viene esteso soggettivamente (tutte le amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni) con la precisazione che l’affi damento del servizio potrà avvenire (soltanto) a favore della società Poste Italiane. Il garante della concorrenza ricorda che il principio della gara, anche per i servizi di tesoreria e di cassa, è funzionale «a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, nonché il diritto di accesso di tutti i potenziali concorrenti che esercitano tale attività nel mercato». Viceversa, si legge nella segnalazione, «l’affi damento in via diretta preclude il confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di tali servizi, limitando il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale». L’Antitrust non rinviene quindi «particolari esigenze oggettive» che giustifi chino altre deroghe «che, in quanto eccezionali, non possono essere ulteriormente e arbitrariamente ampliate». La segnalazione mette in risalto anche il fatto che sia stata individuata Poste italiane come «unico possibile benefi ciario dell’affi damento in via diretta di tali servizi», nonostante Poste sia «operatore privato, attivo sul territorio italiano in concorrenza con altri soggetti privati (ad esempio, istituti di credito), parimenti autorizzati a svolgere il ruolo di tesoriere per le pubbliche amministrazioni». Infi ne, dal momento che il servizio di tesoreria non rientra neanche nell’ambito del servizio universale per il quale Poste Italiane S.p.A. è concessionaria, la segnalazione conclude che l’art. 1, comma 908, della legge di Bilancio 2019, si pone «in contrasto con i principi di libera concorrenza, in quanto impedisce il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali, favorendo indebitamente un operatore privato rispetto ad altri operatori parimenti autorizzati a svolgere il servizio».
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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