di Patrizia Ruffini
Le Faq di Ifel Dal 1° luglio 2020 diventerà obbligatorio indicare nell’ordinativo pagamento e incasso (Opi) la scadenza della fattura. Inoltre, la nuova versione del giornale di cassa che prevede la gestione della data del sospeso, consentirà di tener conto di questa data nei mandati che regolarizzano pagamenti già effettuati. Rimane poi ancora possibile modificare lo stock di debito commerciale residuo, sia di fine 2018 che fine 2019, permettendo ulteriori assestamenti di quanto già comunicato. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti operativi offerti dall’Ifel nelle 99 Faqdedicate alle novità 2020 in materia di tempi di pagamento, dove l’istituto affronta scadenze, sospensioni, iva, stock finale di debito, note di credito, fatture, ritenute d’acconto, Iva e indicatori. L’emergenza Coronavirus non fa venir meno l’obbligo di pagare nei termini i debiti commerciali e di verificare il corretto allineamento della piattaforma certificazione crediti, per cui la consultazione del documento risulta utile anche in questi giorni di crisi. La data di scadenza della fattura è quella indicata dall’utente su Pcc. In assenza di comunicazione si considera la data di emissione, più 30 giorni. Per le fatture elettroniche, la data di emissione corrisponde alla data di ricezione della fattura da parte dello Sdi. Se la scadenza indicata nella fattura è errata, può essere modificata con l’Opi; è comunque sempre possibile effettuare la correzione direttamente in piattaforma crediti commerciali, anche dopo il pagamento. A partire dal 1° di luglio 2020 la data di scadenza sarà poi da indicare nel tracciato dell’Opi (all’interno dell’Xml del mandato di pagamento, inserendo la data di scadenza nel tag ). Per le fatture nate già pagate, per le quali non si emette mandato di pagamento, il pagamento in Pcc deve essere registrato mediante la funzione Siope+, Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti. Le note di credito poi possono essere registrate in due diversi modi: se si riferiscono a una fattura classificata come non liquidabile, devono essere contabilizzata nello stesso stato; mentre le note di credito che non sono puntualmente riferibili ad una o più fatture, saranno liquidate unitamente agli altri documenti (sia a debito che a credito) al fine di determinare l’importo netto da pagare. Passando al calcolo dello stock del debito scaduto e non pagato alla fine dell’esercizio precedente, devono essere considerate anche le note di credito con effetto negativo sull’ammontare dello stock, mentre sono esclusi i saldi sospesi contestati, in contenzioso o per adempimenti normativi, i saldi non liquidabili ed i saldi pagati non commerciale. Fra i saldi sospesi per adempimenti normativi rientra anche la ritenuta dello 0,5% prevista dal codice degli appalti. È ancora possibile modificare il dato comunicato in Pcc al 31 dicembre 2018 e, essendo stato prorogato il termine entro il quale applicare le misure di garanzia all’esercizio 2021, per l’esercizio in corso la comunicazione del debito a fine 2019 sarà possibile anche oltre la scadenza annuale del 31 gennaio. Non sono più obbligati alla comunicazione gli enti passati in Siope+, salvo il caso in cui il dato rilevato dalla Pcc sia diverso da quello delle scritture contabili dell’ente. Pertanto, nelle more delle attività di allineamento dati, è consigliato provvedere alla comunicazione. Infine, le modifiche fatte sui documenti in Pcc produrranno effetti sullo stock del debito con cadenza settimanale, in quanto l’importo del debito indicato dalla piattaforma è aggiornato ogni lunedì mattina.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento