Tassa concessione telefonini: Ok ai rimborsi

27 Gennaio 2011
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La tassa di concessione governativa  sui servizi di telefonia mobile in capo ai municipi non è dovuta per due motivi. Il primo motivo perché i comuni sono pubbliche amministrazioni non assoggettabili alla tassa: in quanto enti pubblici territoriali articolazioni dello Stato (che non è assoggettato alla tassa). Il secondo motivo è l’abrogazione della normativa che regolamentava il tributo, come conseguenza del nuovo Codice delle Telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003). La tacita abrogazione della normativa che era basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico ha fatto venir meno il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa.

Commissione tributaria regionale veneto sentenza 10 gennaio 2011

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