TARSU

Nell’ambito dello speciale diritto temporaneo, giustificato dall’oggettiva situazione d’emergenza ambientale in cui versava l’intero territorio della Regione Campania, ex art. 7, L. 5.7.2007, n. 87, di conversione del D.L. 11.5.2007, n. 61 non può trovare applicazione il principio di cui all’art. 61, c. 3-bis, D.lgs. n. 507/1993, consistente nella deducibilità dei costi riferibili allo spazzamento dei rifiuti solidi urbani, in quanto lo scorporo di questa componente di costo risulta obiettivamente incompatibile con il principio ispiratore della riforma, che trova il suo fondamento nell’unitaria visione del ciclo integrato dei rifiuti e nella copertura integrale dei relativi costi.

(Corte dei conti-Campania, delibera n. 40/2009/par del 16 dicembre 2009)

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