TARI, ultimo giorno per approvare i piani: bonus sociale nel 2026

Entrate: l’aiuto va calcolato sulla tariffa di quest’anno e riconosciuto nel prossimo

Il Sole 24 Ore
30 Giugno 2025
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di PASQUALE MIRTO (da Il Sole 24 Ore)

Scade oggi il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Il termine ordinario è ora fissato al 30 aprile (articolo 3, comma 5-quinquies del d.l. 228/2021), ma è stato prorogato al 30 giugno dall’articolo 10-ter del d.l. 25/2025. Dall’anno prossimo però si cambia. Nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali è previsto che, dal 2026, il termine per l’approvazione degli atti deliberativi sia fissato al 31 luglio. L’individuazione del nuovo termine è da ricercare nelle difficoltà che incontrano i Comuni nell’elaborazione e nell’approvazione del Piano economico finanziario, con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari, oltre al fatto che il 31 luglio è il termine previsto dal TUEL per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. I Comuni dovranno poi ricordarsi di inviare le delibere al dipartimento delle Finanze entro il prossimo 14 ottobre, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre. La dimenticanza comporta effetti pesanti, visto che la delibera risulterebbe priva di efficacia, con conseguente applicazione delle ultime tariffe validamente approvate. Per quanto riguarda l’invio delle bollette agli utenti, si ricorda che l’art. 15-bis del d.l. 34/2015 ha previsto che i versamenti con scadenza prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente, mentre i versamenti successivi al 1° dicembre devono essere effettuati con le tariffe deliberate nell’anno, naturalmente con il conguaglio di quanto non versato con le prime bollette.

Quest’anno c’è anche il problema del bonus sociale. Nel documento posto in consultazione da Arera, la scelta finale sembra quella di riconoscere il bonus l’anno «a+1», e quindi nel 2026 dovrà riconoscersi il bonus spettante per l’anno 2025; bonus che, nei fatti e di norma, si traduce in una riduzione della bolletta dovuta per l’anno, salvo il caso in cui il beneficiario non sia un moroso, per non aver pagato la Tari nel 2025 (e forse anche negli anni precedenti). In questo caso l’importo del bonus è utilizzato in compensazione degli importi pregressi non versati. Il riconoscimento del bonus nell’anno successivo permette una quantificazione più precisa, soprattutto nei casi di tariffazione puntuale, quando l’importo dovuto, che dipende dagli svuotamenti fatti fino al 31 dicembre, è certo. Stesso discorso per la quantificazione della TARI visto che, almeno nei Comuni che utilizzano il metodo normalizzato, questa dipende anche dal numero dei componenti, che possono variare durante l’anno. Il riconoscimento nell’anno «a+1» quindi permette di calcolare il 25% di sconto sull’importo effettivamente dovuto dal contribuente/utente. Rimane il problema della componente perequativa (Ur3), pari a sei euro a utenza, destinata a finanziare il bonus sociale, che stando alla delibera n. 133/2025 dovrebbe essere richiesta dai Comuni e dai gestori della tariffa corrispettiva entro quest’anno. Operazione che può rilevarsi antieconomica se il Comune ha già inviato le bollette 2025, in quanto inviare una bolletta di sei euro solo per la Ur3 costa almeno due euro, tra spese di spedizione e costi amministrativi, e nessun rimborso è previsto per i Comuni, a differenza della Tefa. Salvo aderire alla posizione di Ifel e richiedere la Ur3 del 2026 nel primo conguaglio utile.

Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 30 giugno 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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