Il vincolo di destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e che, in ogni caso, la fonte che impone il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto. Una volta classificate le entrate con vincolo di destinazione le medesime sono impignorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile. La Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.81/2020) ha precisato come le entrate da TARI e quelle da codice della strada sono somme vincolate da legge e come tale l’ente non potrà utilizzare una eventuale differenza per altre attività o servizi.
La richiesta del Comune
Un comune in dissesto finanziario ha chiesto ai giudici contabili se le entrate da TARI e i proventi da codice della strada possano essere utilizzati anche per finalità diverse pur sempre collegate a finalità pubbliche.
La risposta del Collegio contabile
In via preliminare i giudici contabili pugliesi hanno evidenziato come i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e che, in ogni caso, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 279/2016, la fonte che impone il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto. In tale ambito, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.3/2017) ha avuto modo di precisare che, le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, prendendo ad esempio proprio quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurato ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata. Inoltre, i nuovi principi della contabilità armonizzata (all. 4/2, punto 9.2) hanno distinto le entrate vincolate da quelle destinate al finanziamento di una categoria generale di spese, in ragione della specificità dell’obiettivo, attribuendo rilevanza alla suddetta distinzione, al fine di individuare le componenti della quota vincolata del risultato di amministrazione, tra cui vanno ricomprese le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, nei casi in cui la legge stabilisca, appunto, un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa.
Pertanto, in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sempre i giudici della nomofilachia contabile hanno stigmatizzato che questi servizi abbiano rilevanza economica, mentre per la copertura dei costi del servizio, occorre sottolineare che le soluzioni individuate dal legislatore per assicurarla hanno sempre fatto riferimento a tasse o tariffe, la cui inequivoca finalizzazione ed il cui nesso teleologico con il servizio erogato, hanno fanno decisamente propendere per la natura vincolata delle risorse destinate e della relativa gestione
In modo non diverso sono da considerare vincolati anche i proventi del codice della strada, in quanto sono entrate che la l.285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4. In merito alla destinazione della spesa dei prventi da autovelox (art.142 del cds) la destinazione della spesa è indicata dal legislatore nel “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”.
In altri termini, sia per le entrate da TARI che per i proventi da codice della strada, sono preordinati a finanziare direttamente specifici interventi di spesa presupponendo un collegamento diretto e immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e la spesa cui sono destinate. Il flusso di entrata deve essere in grado sempre di finanziare gli specifici interventi cui è destinato. Deve sussistere stretta correlazione fra le entrate previste e le spese che devono essere sostenute nel rispetto della programmazione assunta, al fine del raggiungimento degli obiettivi predeterminati.
Pertanto, il vincolo di destinazione comporta la sottrazione della disponibilità delle risorse e, nelle situazioni di fisiologico funzionamento, assicura l’equilibrio della relativa gestione. La spesa, infatti, è impegnata a fronte dell’accertamento dell’entrata e anche l’eventuale disallineamento temporale tra riscossione e pagamento non determina squilibri, dovendo la conseguente cassa risultare vincolata alla specifica finalità (tra le tante Sezione regionale di controllo Lazio, n. 101/2019/PAR). Sugli enunciati principi si fonda anche la disciplina, novellata dal d.lgs. n. 118/2011, contenuta nell’art. 187 TUEL relativa alla composizione del risultato di amministrazione che viene testualmente distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.
In conclusione la risposta di utilizzazione delle entrate da TARI o da proventi del codice della strada non potranno essere utilizzati per altre finalità, pur degne di tutela pubblica.
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