TAR Puglia-Lecce, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 309

È illegittimo il decreto di revoca della nomina ad assessore, che faccia riferimento solo a ragioni di contrasto non formalizzate nel circuito amministrativo, e che si presentano come espressione di una dialettica politica che non sembra aver dato vita a comportamenti disfunzionali a livello amministrativo e che deve pertanto essere considerata, non solo lecita, ma anche positiva. La ragione costitutiva della revoca non può neanche essere individuata nei presunti comportamenti irregolari assunti dall’assessore nell’ordinare alcune spese nell’interesse dell’Amministrazione comunale: l’ordinamento contiene, infatti, i rimedi giuridici per escludere che una simile spesa possa essere imputata all’ente locale, permettere la regolarizzazione delle obbligazioni assunte senza copertura per ragioni di eccezionalità/urgenza o, comunque, riconoscere discrezionalmente la legittimità dei debiti fuori bilancio; il generico riferimento del Comune all’illegittimità dell’assunzione di alcune obbligazioni senza copertura da parte dell’assessore, si presenta pertanto completamente errato in quanto, o si tratta di spese regolarizzate dall’Ente (quindi “giustificate” in base ai meccanismi previsti dalla legge) o di spese non regolarizzate (che quindi devono essere imputate solo al ricorrente e non alla P.A.); si tratta, quindi di un’argomentazione apparentemente suggestiva, ma che non corrisponde con la struttura del nostro ordinamento giuridico. (TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza del 26 gennaio 2010, n. 309)

© RIPRODUZIONE RISERVATA